Tutti i contribuenti hanno diritto all’ecobonus e al sismabonus, anche le immobiliari di gestione in relazione agli immobili merce, dopo anni di contenzioso e la sistematica sconfitta del Fisco.
Con la risoluzione 25.06.2020, n. 34/E l’Agenzia delle Entrate dimostra che cambiare idea è possibile, anche se in questo caso sono stati necessari 12 anni. Leggendo il D.M. 19.02.2007, pareva chiaro che l’ecobonus spettasse a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati (art. 2, c. 1, lett. b).
Tuttavia, con le risoluzioni nn. 303 e 340, entrambe risalenti al 2008, l’Agenzia aveva escluso che le società immobiliari potessero servirsene.
L’Agenzia, per motivare la limitazione, si era avventurata sul terreno della “interpretazione sistematica” della norma. L’interpretazione sistematica, come è noto, è debole; porta a conclusioni che potrebbero confliggere con il significato letterale della norma, ossia con il criterio esegetico principe; inoltre, introduce fortissimi elementi di valutazione soggettiva. Qui, infatti, l’Agenzia aveva sostenuto che lo “scopo perseguito dalla legge è quello di favorire esclusivamente i soggetti che utilizzano i beni”.
Che quel ragionamento non tornasse e che la finalità della norma fosse in realtà quella di perseguire il risparmio energetico a beneficio del Paese, lo aveva messo in luce l’Aidc con la norma di comportamento 184/2012.
Utilizzando le argomentazioni ben illustrate dall’Aidc, molti contribuenti hanno affrontato l’Agenzia in sede giudiziale fino a interessare la Corte di Cassazione. In esito a questi contenziosi, la Corte suprema (Sez. V, sentenza 12.11.2019, n. 29163) ha confermato le ragioni dei contribuenti, statuendo che la portata letterale della norma non pone vincoli a particolari categorie di imprenditori o di immobili; che la finalità della norma è quella di perseguire il risparmio energetico sull’intero patrimonio immobiliare; e che ulteriore indice a favore dell’applicazione dei bonus al proprietario non utilizzatore si ritrova nella disposizione speciale sul leasing finanziario. Solo in quel caso, infatti, il legislatore si è preoccupato di trasferire il beneficio all’utilizzatore, con norma esplicita.
La risoluzione n. 34/E/2020 prende atto delle posizioni manifestate dalla dottrina e soprattutto dalla giurisprudenza. L’Agenzia, ulteriormente confortata dal parere dell’Avvocatura di Stato e dal Dipartimento delle Finanze, afferma chiaramente che sono agevolabili gli interventi (sia ecobonus, che sismabonus) su immobili posseduti o detenuti dai titolari di reddito d’impresa, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.
Gli Uffici fiscali periferici sono quindi invitati ad abbandonare il contenzioso, mentre le Commissioni tributarie potrebbero, ora, condannare la parte pubblica al pagamento delle spese.
Autore: Alberto Di Vita