• Secondo la Cassazione (sentenza n. 4261/2020) l’annotazione sul libro giornale non è prova sufficiente a qualificare la somma erogata dal socio alla società. Il caso si riferisce alla somma di cui il socio ha chiesto la restituzione, trattandosi non di conferimento ma di finanziamento.
• Secondo l’orientamento prevalente, il finanziamento è per sua stessa natura da collocare nell’ambito dei contratti di mutuo, con la conseguente qualificazione del soggetto che eroga la somma tra i creditori. Secondo lo stesso principio, la società che riceve la somma, deve iscriverla tra i debiti con obbligo di rimborso a scadenza.
• Diverso il caso del conferimento, definito già in passato alla stregua di negozio atipico: la posizione del socio sarebbe qui diversa da quella di creditore (la restituzione è ipotizzabile solo in sede di liquidazione, nei limiti dell’attivo) e la società sarebbe libera di disporre della somma alla stregua di un incremento patrimoniale, senza alcun diritto alla restituzione.
• La giurisprudenza distingue anche il caso di somme destinate a un aumento futuro di capitale sociale, caso in cui si manifesta un collegamento tra versamento e operazione successiva: al mancato avverarsi della condizione (l’aumento), si configurerebbe il diritto alla restituzione del socio. Solo in caso di annullamento del nesso causale tra le due operazioni, infatti, si renderebbe applicabile l’art. 1183 C.C., con diritto del socio di richiedere al giudice di fissare un termine per l’adempimento dell’aumento di capitale, contrappesato dall’eventuale rimborso.
• Per la corretta qualifica del versamento, rilevano dunque le intenzioni delle parti, in base all’interpretazione che la legge fornisce in relazione al negozio qualificabile con specifica attribuzione di poteri al giudice, non censurabile in sede di Cassazione se non per carenze o vizi di motivazione.
• In ogni caso, secondo la sentenza, sul socio che richiede la restituzione grava l’onere della prova in ordine alla corretta qualificazione della somma versata, al di là delle mere indicazioni di natura contabile.
• Richiamando in toto la sentenza n. 7427/2002, oltre alla verifica delle scritture contabili (comunque necessaria), spetterebbe al giudice, sulla base di quanto prodotto dal socio erogatore, l’onere di valutare sia le modalità concrete di instaurazione del rapporto giuridico sulla base degli interessi dei soggetti coinvolti, sia le finalità dell’erogazione delle somme.