Fiscalità dell’omaggio, ditelo con un fiore

Rendere il cliente più propenso all’acquisto, spinto da leve emozionali e psicologiche che tale strategia di vendita è capace di innescare.

Gli omaggi floreali, articoli che aumentano il prestigio dell’impresa e ceduti gratuitamente a terzi, sono classificati come “Oneri diversi di gestione” e quindi iscrivibili tra la Voce B.14 del Conto Economico. Diversamente, il trattamento fiscale degli omaggi muta a seconda che questi siano prodotti o meno internamente l’azienda.

Pertanto, i costi sostenuti per l’acquisto degli articoli alla cui produzione e scambio non è rivolta l’attività d’impresa, da destinarsi a soggetti terzi (clienti, fornitori, altri) sono deducibili integralmente nell’esercizio di competenza se il valore unitario del singolo bene è inferiore a 50 euro.

Se superiore, le spese sopportate rientrano tra le spese di rappresentanza che sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse.

Ai sensi dell’art. 108, c. 2 del Tuir, le spese di rappresentanza del periodo precedente sono commisurate all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari: all’1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro; allo 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni; allo 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro.

L’Iva è totalmente detraibile per gli omaggi floreali il cui costo unitario sia inferiore a 50 euro. La successiva cessione degli stessi, da individuarsi nel relativo documento contabile (fattura) è considerata una cessione fuori campo Iva ai sensi dell’art. 19-bis, c. 1, lett. h) D.P.R. 633/1972.

Medesima è la normativa qualora gli omaggi floreali rientrino tra i beni alla cui produzione e scambio è rivolta l’attività d’impresa sebbene per tali beni sussista una divergenza tra valore di mercato e costo sostenuto.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, una volta qualificata la spesa come spesa di rappresentanza (qualora il valore di mercato sia superiore a euro 50), al plafond di deducibilità concorrerà invece per intero il costo di produzione effettivamente sostenuto dall’impresa, indipendentemente dal fatto che sia inferiore o meno a euro 50. Invece, qualora il valore normale dell’omaggio autoprodotto sia inferiore o uguale a euro 50, il costo effettivamente sostenuto per la produzione beneficerà della deduzione integrale.

Per quanto concerne l’Iva, gli omaggi floreali autoprodotti all’interno dell’impresa integrano operazioni imponibili Iva. La rivalsa dell’Iva addebitata in fattura non è obbligatoria e quindi l’imposta può rimanere a carico del cedente, divenendo un costo indeducibile. In assenza di rivalsa, è necessario specificare in fattura che trattasi di “omaggio senza rivalsa dell’Iva” ovvero provvedere ad emettere apposita autofattura specificando che si tratta di “autofattura per omaggi”. È anche possibile tenere il cosiddetto Registro degli Omaggi, ove poter annotare l’ammontare complessivo giornaliero delle cessioni gratuite.

Infine, anche i dipendenti possono essere i destinatari di omaggi della propria azienda. In tal caso le spese devono essere iscritte tra i costi di lavoro dipendente (spese sostenute a titolo di liberalità a favore degli stessi, sia in denaro che in natura). Le erogazioni liberali concesse ai dipendenti integrano reddito di lavoro se tali erogazioni avvengono in natura e sono di importo superiore a 258,23 euro (prendendo a riferimento non la singola erogazione ma tutte quelle corrisposte durante il periodo di imposta).

Se la cessione ha ad oggetto omaggi la cui produzione e scambio non è rivolta l’attività di impresa, l’Iva è indetraibile e la cessione costituisce operazione fuori campo Iva. Diversamente, se gli omaggi rientrino tra l’attività propria dell’impresa vale quanto disposto relativamente agli omaggi autoprodotti e destinati ai clienti.

Anche i professionisti possono portare in deduzione le spese sostenute per l’acquisto degli omaggi nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta nel quale vengono ceduti. La deduzione dal reddito prescinde, pertanto, dal valore unitario che invece è fondamentale per definire la detraibilità dell’Iva. L’Iva è detraibile per i professionisti, se il costo unitario non è superiore a 50 euro.

Autore: Fabiola Pietrella

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