Le reti di imprese in agricoltura

Uno strumento a disposizione sia per l’incremento della competitività e della performance economico-finanziaria, sia per gli aspetti normativi di favore che lo contraddistinguono.

Il D.L. 5/2009 ha introdotto le reti di imprese, una forma di aggregazione e cooperazione tra più realtà aziendali molte volte soggetta a modifiche e correzioni, non da ultimo il decreto 2014, con il quale veniva introdotto il contratto di rete agricolo.

La rete agricola, così come stabilito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 21.06.2017, n. 75/E, è formata unicamente da piccole e medie imprese agricole, singole o associate (requisito soggettivo), le quali si impegnano alla sottoscrizione e al rispetto del programma comune, che obbligatoriamente deve delineare le tipologie di attività agricole da esercitare in comune, definire i ruoli di ciascun partecipante e le modalità di ripartizione del prodotto agricolo comune.

La ratio a base della norma è quella di concludere contratti di rete stipulati esclusivamente tra imprenditori agricoli, attraverso una disciplina diretta a promuovere e a sostenere i processi di riorganizzazione e modernizzazione del settore, la capacità innovativa e la competitività dell’imprenditorialità agricola.

Nel contesto così delineato le imprese agricole condivideranno i fattori della produzione come terreni, attrezzature e capitale umano, dal momento che quest’ultimo, in forza della condivisione, non sarà soggetto ai limiti convenzionalmente previsti per il cosiddetto distacco dei lavoratori.

Nell’ambito del contratto di rete, infatti, l’imprenditore non deve necessariamente indicare l’interesse concreto del distacco, perché il lavoratore può liberamente circolare tra le varie imprese appartenenti alla rete, senza limiti né deroghe.
Dal punto di vista giuslavoristico, si prevede l’assunzione congiunta di lavoratori nell’ambito delle reti di imprese, a patto che almeno il 40% di esse abbia lo status di impresa agricola.

Altrettanto incisivo è l’impatto da ricondurre agli aspetti fiscali. Per quanto riguarda la disciplina Iva, come ribadito dall’Agenzia delle Entrate, la ripartizione della produzione agricola tra i retisti, in quanto divisione in natura dei prodotti a titolo originario, secondo le quote determinate nel contratto di rete, non produce effetti traslativi tra le imprese contraenti.

Questa non applicazione è però subordinata all’esistenza di tassativi requisiti tra i quali la prevalenza dell’esercizio di attività agricole di base rispetto alle attività agricole connesse, l’obbligatorietà e la significatività in merito alla condivisione dei terreni e l’equivalenza degli apporti tra le imprese contraenti, oltre alla proporzionalità dei mezzi umani e tecnici in base alle potenzialità del terreno condiviso.

Infine occorre considerare il divieto di monetizzazione delle spettanze e di cessione successiva tra i retisti dei prodotti realizzati in comune, nonché la ripartizione del prodotto tra gli imprenditori in misura proporzionale all’apporto fornito.

Per quanto invece concerne la tassazione diretta, qualora risulti soddisfatto il requisito della “prevalenza”, da intendere nella provenienza dei prodotti agricoli destinati a manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione prevalentemente dalla coltivazione del proprio fondo, sarà possibile beneficiare della tassazione agraria anziché di quella avente a oggetto la categoria del reddito di impresa.

Dispone l’art. 33, c. 2 TUIR che, nell’ipotesi di conduzione associata e salvo quanto statuito dall’art. 5, il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun associato per la quota di sua spettanza. In tal caso la quota sarà determinata applicando la percentuale corrispondente alla quota di prodotto stabilita nel contratto di rete.

Da ciò consegue che, in sede di dichiarazione dei redditi, ciascuna impresa aderente all’aggregazione dovrà dichiarare, per quanto concerne la quota di prodotto spettante, il reddito agrario di ciascuno dei terreni utilizzato per l’attività comune.

Autore: Fabiola Pietrella

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