Novità e agevolazioni in tema di micro-birrifici

A seguito dell’introduzione del comma 3-bis all’art. 35 D.Lgs. 504/1995, è stata assoggettata a nuova regolamentazione la figura del cd. micro-birrificio, per la cui disciplina e definizione si rimanda a un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze recentemente emanato (D.M. 4.06.2019).

La disciplina del micro-birrificio può essere ritenuta di estrema attualità in quanto, oltre al costante proliferare dei birrifici in Italia, prevede un’importante agevolazione sull’imposta di consumo, con un abbattimento del 40% rispetto all’aliquota ordinaria.

Per micro-birrificio deve intendersi una fabbrica:

– totalmente autonoma, dal punto di vista economico e giuridico;
– che abbia come finalità economica la realizzazione della propria birra, a partire dalla realizzazione del mosto e fino al condizionamento, e al fatto che non riceva da altri soggetti obbligati birra condizionata o non condizionata in regime di sospensione di imposta;
– che immetta il prodotto in consumo direttamente dall’impianto;
– che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio;
– che non operi con marchi altrui;
– che non produca più di 10.000 ettolitri di birra.

Il micro-birrificio opererà in regime di deposito fiscale e sarà assoggettato al regime l’intero impianto produttivo, ivi incluse le aree dove vengono custodite le materie prime, le apparecchiature per la produzione del mosto, i serbatoi di stoccaggio e l’impianto di condizionamento.

Nel deposito, dovrà essere installato un misuratore del mosto prodotto, collegato alle caldaie con tubazioni rigide (a seguito della verifica di primo impianto tuttavia l’Agenzia delle Dogane potrà prescrivere l’installazione di altri misuratori).

L’accesso al regime agevolato è subordinato alla presentazione di un’istanza all’Agenzia delle Dogane competente, in cui venga manifestata la ricorrenza dei requisiti di legge, a seguito della quale verrà avviata istruttoria dedicata, in sopralluogo, fino al rilascio della licenza.

Ottenuta la licenza, si vengono a determinare alcuni adempimenti in capo all’esercente per la corretta prosecuzione dell’attività, quali:

– comunicare a mezzo Pec il programma delle lavorazioni, con specificazione delle date e degli orari delle “cotte”, le ricette delle birre, la quantità di mosto che si otterrà, il grado-Plato del prodotto finito; il programma è riferito ad un periodo di non più di un mese solare;
– annotare nel registro della birra condizionata i quantitativi prodotti a seguito del condizionamento, entro il giorno successivo a quello in cui hanno avuto termine le operazioni;
– tenere i registri contabili dedicati (del registro di carico e scarico delle materie prime; registro del mosto; registro della birra condizionata), precedentemente vidimati dall’Agenzia delle Dogane;
– fare la dichiarazione annuale di avvenuta produzione annua, riportante il volume della birra prodotta (risultante dal registro della birra condizionata), unitamente al bilancio di materia ed energetico.

Il momento genetico dell’imposta coincide con l’immissione in consumo, ovvero nel momento in cui terminano le operazioni di condizionamento.
Quanto finora esposto rappresenta la disciplina essenziale dei micro-birrifici, come disciplinati dal D.M. 4.06.2019; per le altre situazioni particolari quali l’ipotesi dei piccoli birrifici nazionali e piccoli birrifici unionali, nonché per le ipotesi agevolative si consiglia tuttavia l’attenta lettura del testo normativo.

Giuseppe De Falco

Visto la diffusione dei birrifici in Italia, si segnala la disciplina del regime agevolato disposto dal D.M. Economia 4.06.2019.

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