Spese di istruzione e relativa detrazione

L’art. 15, c. 1 D.P.R. 917/1986 disciplina, tra l’altro, in merito alle detrazioni riconosciute per la frequenza degli istituti scolastici. In particolare, la lettera e) dispone per le spese sostenute per la frequenza di corsi universitari, mentre la lettera e-bis), per quelle relative alla frequenza della scuola dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado.

Per l’anno 2018 è fissato in 786 euro il limite massimo di spesa detraibile sul quale calcolare la detrazione IRPEF (nella misura del 19%) spettante per le spese di frequenza di scuole di cui alla lettera e-bis ossia per scuola materna, per scuola, elementare, per scuola media e per scuola superiore. Tale limite è previsto per ciascun alunno/studente.

Tra le spese ammesse in detrazione rientrano anche i contributi obbligatori/volontari deliberati dagli istituti scolastici o da loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica (ad esempio, per la frequenza di corsi di lingua, teatro, ecc. anche se svolti al di fuori dell’orario scolastico) e le spese sostenute per la mensa scolastica ed i servizi integrativi (ad esempio, assistenza al pasto, pre/post scuola), le gite scolastiche e l’assicurazione della scuola.

Invece, non possono essere detratte le spese per l’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici, per il trasporto scolastico (per il quale è tuttavia possibile usufruire della specifica detrazione per gli abbonamenti al trasporto pubblico) e per la frequenza di istituti musicali privati. Anche le spese sostenute per la frequenza presso una scuola secondaria di secondo grado estera, non risultano detraibili, in quanto la norma di riferimento menziona espressamente il sistema nazionale di istruzione.

La lettera e) del citato art. 15, c. 1 prevede, invece, che le spese sostenute per la frequenza di università statali sono detraibili nella misura del 19% dell’intero importo corrisposto, senza alcun limite di spesa. Per le università non statali, invece, le spese sono detraibili nella misura del 19% dell’importo corrisposto, nel limite massimo individuato annualmente dal MIUR con un apposito Decreto. In particolare, per il 2018, va fatto riferimento al D.M. 28.12.2018 che stabilisce il citato limite in ragione dell’area disciplinare (medica, sanitaria, scientifico-tecnologica e umanistico-sociale) e della sede del corso di studi (nord, centro e sud-isole).

È bene precisare, che è possibile beneficiare della detrazione riconosciuta per le università statali, anche per le spese sostenute per la frequenza di Istituti tecnici superiori (ITS), corsi di specializzazione, tra i quali rientrano i corsi di specializzazione in psicoterapia post universitaria se effettuati in centri accreditati, corsi di perfezionamento e corsi di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

In caso di frequenza di corsi di universitari all’estero, ovvero di università telematiche, l’Agenzia ha puntualizzato che va fatto riferimento all’importo massimo previsto annualmente dal MIUR per i corsi della medesima area disciplinare nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale ovvero ha sede legale l’università.

Foto: archivio Qdpnews.it
Autore: Giovanni Saccenti – Sistema Ratio Centro Studi Castelli

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