Start-up innovative, requisiti di costituzione alternativi

Con l’introduzione delle start-up innovative, nel 2012, il legislatore ha previsto un ventaglio di possibilità per favorire la nascita di nuove imprese che investono in ricerca e sviluppo. I 3 requisiti, alternativi tra loro, per la costituzione delle start-up innovative, sono previsti dall’art. 25, c.2, lett. h) D.L. 179/2012, convertito nella L. 221/2012; ricordando che sono previsti anche dei requisiti cumulativi, si illustrano sommariamente le tipologie di spesa.

1) Le spese di ricerca e sviluppo devono essere pari o maggiori del 15% del valore della produzione (in precedenza la percentuale era del 20%), richiamando il principio contabile OIC24. Vi rientrano le spese di ricerche di base (non capitalizzabili) e le spese di sviluppo, capitalizzabili a specifiche condizioni, quali: stipendi, costi per acquisti di materiale e simili, ammortamenti, costi indiretti, diversi dalle spese generali e amministrative, altri costi.

Per quanto riguarda le spese di sviluppo, competitivo e precompetitivo, sono comprese le seguenti spese: sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, servizi di incubazione prestati dagli incubatori certificati, costi lordi del personale interno, nonché consulenti esterni, impiegati nelle attività di R&S, inclusi gli amministratori, per la parte dell’attività prestata in materia di ricerca e sviluppo, nonché le spese legali necessarie per registrare e proteggere un brevetto o una licenza d’uso, l’acquisto (per le Pmi) di tecnologie ad alto contenuto tecnologico.

Le spese di R&S devono risultare dall’ultimo bilancio d’esercizio approvato, oppure, da un’autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante, nel caso di primo anno dell’attività della società. Inoltre devono essere riportate nella nota integrativa, a eccezione delle micro imprese ex art. 2435-ter C.C., per le quali l’annotazione viene riportata in calce allo stato patrimoniale; sono escluse dalla categoria le spese per l’acquisto e la locazione di immobili.

2) Impiego di personale altamente qualificato, in possesso di dottorato di ricerca o che sta svolgendo dottorato di ricerca presso un’università italiana o estera, oppure che sia in possesso di laurea e che abbia svolto, almeno da un triennio, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero; in alternativa i dipendenti o collaboratori, che percepiscono redditi di lavoro dipendente o assimilato, devono essere in misura pari o superiore ai 2/3 di personale in possesso di laurea magistrale.

Gli amministratori soci rilevano se impiegati nella società, quali soci lavoratori, tranne il caso in cui rivestano una mera figura di organo sociale; sono esclusi i consulenti esterni.

3) La start-up deve essere proprietaria, depositaria o licenziataria di almeno una privativa o software rientrante nelle seguenti casistiche: a) invenzioni industriali; b) invenzioni biotecnologiche; c) topografie di prodotto a semiconduttori; d) nuove varietà vegetali; e) essere titolare dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario, riconducibili all’oggetto sociale e all’attività esercitata dalla società che deve essere iscritto sull’apposito Registro.
Come diceva Einstein, “dietro una difficoltà si nasconde un’opportunità”; le start-up sono una grande opportunità da cogliere per i professionisti.

Foto: archivio Qdpnews.it
Autore: Sistema Ratio Centro Studi Castelli

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