Tra lavoro agile e ferie forzate: decide il giudice

La magistratura inizia a pronunciarsi sull’impatto delle previsioni in tema di smart working contenute nella recente normativa d’urgenza.

Dal febbraio 2020, sono stati emanati numerosi provvedimenti emergenziali allo scopo di contenere la diffusione del Covid-19. Tutta la normativa straordinaria e urgente cerca di coniugare la salvaguardia dell’attività lavorativa con le esigenze di tutela della salute e di contenimento della diffusione dell’epidemia e, in tale contesto, il ricorso al lavoro agile, disciplinato in via generale dalla L. 81/2017, è stato giustamente considerato una priorità: se da un lato, per ovvie ragioni, tale modalità lavorativa non può né poteva essere imposta in via generale e indiscriminata, dall’altro è stata fortemente raccomandata (e addirittura considerata modalità ordinaria di svolgimento della prestazione nella P.A.: vedasi al riguardo l’art. 87 D.L. 18/2020).

Ciò posto, il D.P.C.M. 10.04.2020 nel ribadire, alla lettera hh) dell’art. 1, la volontà di promuovere il lavoro agile, “raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera precedente e dall’art. 2, comma 2” e, quindi, fermo restando la possibilità di organizzare l’attività in modalità a distanza.

Stando alla prima pronuncia che si rinviene in argomento (Trib. Grosseto, sez. lav., ord. 23.04.2020), quanto sopra equivale a dire che, laddove il datore di lavoro privato sia nelle condizioni di applicare il lavoro agile, il ricorso alle ferie non può essere indiscriminato, ingiustificato o penalizzante: la promozione del godimento delle ferie appare, del resto, una misura comunque subordinata (o quantomeno equiparata, non certo primaria), laddove vi siano le concrete possibilità di ricorrere al lavoro agile.

In particolare, sul banco degli imputati è finito il tentativo di imporre il ricorso a ferie non maturate (a valere sul monte futuro) a un dipendente che, aderendo al precipuo invito del datore di lavoro in relazione al periodo d’emergenza, aveva già goduto delle ferie maturate relative sia all’anno precedente che a quello in corso.

Una tale imposizione non solo non trova fondamento normativo alcuno, ma si profila, già in astratto, contraria al principio generale per cui le ferie (maturate) servono a compensare annualmente il lavoro svolto con periodi di riposo, consentendo al lavoratore il recupero delle energie psico-fisiche e la cura delle sue relazioni affettive e sociali.

In quanto tale, il godimento delle ferie non può essere subordinato nella sua esistenza e ricorrenza annuale alle esigenze aziendali, se non nei limiti di cui all’art. 2109, c. 2 C.C. e nel rispetto delle previsioni dei singoli contratti collettivi (art. 36 Cost.), con la conseguenza che si profilano illegittimi: 1) un immotivato rifiuto di ammettere un lavoratore al lavoro agile; e 2) la correlata prospettazione della necessaria scelta tra la sospensione non retribuita del rapporto e il godimento forzato di ferie non ancora maturate.

Autore: Andrea Sterli

Total
0
Shares
Articoli correlati