Restrizioni che hanno coinvolto la maggior parte delle Regioni italiane, il Governo ha disciplinato il lavoro agile e i nuovi congedi parentali in vigore fino al 30.06.2021.
Il 13.03.2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 30/2021 con il quale il Governo ha disposto nuove misure dirette a far fronte all’emergenza al Covid-19, in vigore fino al 30.06.2021. Oltre a prevedere nuove disposizioni per contenere l’emergenza sanitaria, il decreto prevede ancora una volta la possibilità, per i genitori, di svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile, se possibile, o in alternativa di accedere ai nuovi congedi parentali.
La possibilità di ricorrere al lavoro agile riguarda soggetti con figli conviventi di età inferiore a 16 anni, per tutto o parte del periodo durante il quale è stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, o se il figlio ha contratto il virus, oppure ancora per il periodo di quarantena del figlio disposta dall’Asl competente a seguito di contatti con soggetti positivi. Tale diritto può essere esercitato da uno solo dei genitori per volta.
Inoltre, sempre con riferimento al lavoro agile, fino al 30.04.2021 i datori di lavoro possono sempre ricorrere alla procedura semplificata con riferimento a ogni rapporto di lavoro subordinato.
In alternativa, i lavoratori che non possono svolgere la propria attività lavorativa a distanza e che sono genitori di figli conviventi di età inferiore a 14 anni, hanno il diritto a ricorrere ai nuovi congedi parentali, per tutto o parte del periodo durante il quale si siano verificate le condizioni citate. Anche in questo caso il diritto di ricorrere al congedo, in alternativa al lavoro agile, riguarda solo uno dei genitori.
I congedi parentali riconducibili a una delle 3 casistiche citate sono coperti da contribuzione figurativa e sono indennizzati dall’Inps nella misura del 50% della retribuzione media globale giornaliera. Inoltre, il D.L. 30/2021 ha previsto la possibilità di convertire retroattivamente fino al 1.01.2021 eventuali congedi parentali richiesti dai lavoratori per motivi coincidenti con una delle 3 opzioni di cui sopra, escludendoli quindi dal computo e indennizzo del “classico” congedo parentale.
Hanno il diritto di ricorrere a questo congedo anche i genitori di figli con disabilità accertata di cui alla L. 104/1992, a condizione che i figli risultino iscritti a scuole di ogni ordine e grado di cui è stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza oppure che risultino ospitati in centri assistenziali per i quali è stata disposta la chiusura.
Per i genitori lavoratori con figli di età compresa tra 14 e 16 anni, è previsto il diritto ad astenersi dal lavoro, per gli stessi periodi sopra menzionati e sempre con riferimento ad uno solo dei genitori, però in questo caso non è prevista una copertura retributiva e contributiva, nemmeno facoltativa. Vige il diritto alla conservazione del posto di lavoro e il divieto di licenziamento per tutta la durata del periodo di astensione.
Restano fuori dalla tutela i genitori lavoratori di figli di età superiore ai 16 anni, per i quali non è prevista nessuna delle misure di cui sopra.
Infine, per le modalità operative e per la concreta effettuazione delle domande occorre aspettare l’Intervento dell’Inps con apposita circolare.
Autore: Alberto Bortoletto – Sistema Ratio Centro Studi Castelli Srl