● Secondo il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale, presentato in Cdm dal Ministero della Transizione Ecologica e non ancora formalizzato in un decreto, da ottobre è attesa una diminuzione di 15 giorni del periodo di attività degli impianti termici e un abbassamento delle temperature consentite da 20 a 19 gradi (edifici pubblici e abitazioni) e da 18 a 17 gradi (attività industriali).
● Il regime sanzionatorio dovrebbe fare riferimento all’art. 132 del Testo unico dell’edilizia (D.P.R. n. 380/2001) e al D. M. Mise 37/2008:
● D.P.R. 380/2001: pagamento non inferiore a € 516 e non superiore a € 2.582 nei confronti del proprietario o dell’amministratore condominiale o del terzo responsabile che non ottemperano agli obblighi di contenimento dei consumi o che non gestiscono gli impianti secondo le norme tecniche Uni o Cei;
● pagamento non inferiore a € 5.164 e non superiore a € 51.645 per l’inosservanza della disposizione che impone, ai sensi dell’art. 19, L. 10/1991, la nomina del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia;
● pagamento di una somma pari al 50% della parcella professionale nei confronti del collaudatore che, nella certificazione delle opere e del collaudo, non applichi le disposizioni previste dal capo 5°, parte 2^, D.M. 380/2001;
● D.M. 37/2008: per gli inadempimenti in materia di conformità degli impianti la sanzione oscilla tra € 1.000 e € 10.000 e, come chiarisce l’art.15, dipende da una serie di fattori: tipologia e complessità dell’impianto, grado di pericolosità e valutazione delle circostanze oggettive e soggettive della trasgressione.
Autore: Sistema Ratio Centro Studi Castelli