La variazione della titolarità dell’immobile sul quale sono stati effettuati interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione 50%) prima della fine dell’anno implica il passaggio, ossia il trasferimento delle quote di detrazione non fruite, in capo al nuovo acquirente.
La quota di detrazione dell’anno di variazione della titolarità non verrà divisa in base ai giorni di possesso tra il vecchio e il nuovo proprietario, bensì spetterà per intero al soggetto che possiede l’immobile alla data del 31.12 di quell’anno. Pertanto, si pensi per esempio alla vendita di un immobile con rogito al 30.09.2023. La quota di detrazione del 2023 spetterà interamente all’acquirente, nuovo proprietario, in quanto al 31.12.2023 sarà lui il soggetto che possiede l’immobile.
Sono possibili, tuttavia, accordi differenti tra le parti: la detrazione può rimanere in capo al venditore sia nell’atto di trasferimento dell’immobile (perciò per esempio nel rogito), sia in una scrittura privata autenticata dal notaio o altro pubblico ufficiale, sottoscritta da entrambe le parti contraenti, nella quale si dia atto che l’accordo in tal senso esisteva sin dalla data del rogito.
Il trasferimento dell’immobile mortis causa invece implica che le quote residue della detrazione si trasferiscano per intero esclusivamente all’erede/eredi che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile. La detrazione compete a chi può disporre dell’immobile, a prescindere se lo abbia adibito a propria abitazione principale; quindi, se è a disposizione la detrazione spetta in parti uguali a tutti gli eredi. Se un solo erede abita l’immobile la detrazione spetterà integralmente a lui.
Infine, si ricorda che per fruire della detrazione è necessario che le spese siano state pagate mediante l’apposito bonifico dedicato, da cui risulti:
- la causale del versamento da cui si evinca che il pagamento è effettuato per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione. Può andare bene anche il bonifico apposito per la riqualificazione energetica;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Se per mero errore il beneficiario non ha utilizzato il bonifico dedicato, ma ha effettuato un normale bonifico, che quindi non ha comportato l’applicazione delle ritenuta d’acconto dell’8% da parte della banca e questo non può essere ripetuto, è necessario che il contribuente si faccia rilasciare dall’impresa che ha eseguito i lavori una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale l’impresa attesti che i corrispettivi che ha ricevuto sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa.
(Foto: archivio Qdpnews.it).
Autore: Paolo Meneghetti, Vittoria Meneghetti – Sistema Ratio Centro Studi Castelli