Recupero Iva fallimenti, finalmente immediato

La novità introdotta dal Decreto Sostegni-bis riguarda solo le procedure avviate dal 26.05.2021; permanenza transitoria del vecchio regime.


Dopo oltre 23 anni (L. 30/1997 e L. 140/1997) dall’introduzione della recuperabilità dell’Iva sui crediti verso clienti in procedura concorsuale, l’Iva può finalmente essere recuperata già all’apertura della procedura e non solo al suo epilogo infruttuoso. È un importante passo in avanti verso il rispetto del principio di neutralità quello introdotto dall’art. 18 D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis), grazie anche a contenziosi comunitarie e nazionali.

L’intervento normativo. Il decreto è intervenuto modificando l’art. 26 D.P.R. 633/1972. Nel nuovo c. 3-bis, lett. a), in particolare, è stato trasposto il caso delle procedure concorsuali (precedente c. 2), innovando in merito alla possibilità per il fornitore di recuperare l’Iva (attraverso la nota di variazione) “a partire dalla data” in cui il cessionario o committente inadempiente è assoggettato alla procedura sulla base delle sentenze o provvedimenti individuati dal nuovo c. 10-bis. Quest’ultimo precisa che “il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi”.

La possibilità di recupero non riguarda quindi solo le procedure concorsuali propriamente dette (fallimento, concordato e liquidazione coatta amministrativa) ma, considerato il richiamo, si estende anche al caso di assoggettamento del cessionario/committente alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, da sempre, invece, esclusa dall’Agenzia delle Entrate in quanto procedura di risanamento e non liquidatoria. Sostanzialmente invariato è rimasto il caso degli accordi di ristrutturazione (art. 182-bis L.F.) e dei piani attestati (art. 68, c. 3, lett. d) per i quali il recupero è già riconosciuto (dal 13.11.2014) rispettivamente con il decreto di omologa e la pubblicazione al Registro delle Imprese. Nonostante la riformulazione normativa (c. 3-bis, lett. b), nulla è altresì cambiato per le procedure esecutive individuali rimaste infruttuose (c. 12).

Doppio regime. Per qualche anno il regime rimane doppio. Le novità in oggetto si applicano infatti alle sole “procedure concorsuali avviate in seguito alla data di entrata in vigore della … norma” ossia dal 26.05 (artt. 18, c. 2 e 78). Un aspetto delicato che dovrà essere chiarito concerne il termine ultimo: non è chiaro se per le nuove procedure rimane comunque possibile agire oltre l’anno di apertura, ovvero fino all’anno di chiusura infruttuosa; la locuzione “a partire dalla data …” (e non “nell’anno …”) dovrebbe portare a una “nuova” lettura espansiva, ma una conferma è necessaria.

Modifiche di coordinamento. È stato confermato (c. 5) che per le “procedure concorsuali” (propriamente dette) il debitore non ha l’onere di (ri)versare l’Iva precedentemente detratta, corrispondente alla nota di variazione emessa dal creditore.

Per le altre si ritiene invece confermato l’obbligo di annotazione della variazione “tempestiva” e versamento (già circ. 12/E/2016, par. 13.2 e interpello Ag. Entrate 340/2021). Infine, come precisa il nuovo c. 5-bis, nel caso di (eventuale) successivo pagamento del corrispettivo, il fornitore (ri)emette, per l’incassato, nota di addebito, con diritto per il cessionario/committente non concorsuale di detrarre detta imposta.

Autore: Francesco Zuech – Sistema Ratio Centro Studi Castelli

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