Regime fiscale dei raccoglitori occasionali di prodotti selvatici

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Il commercio di prodotti della raccolta di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali spontanee, se svolto nel limite di 7.000 euro di corrispettivi annuo, è soggetto a un regime fiscale particolare.

Tra i redditi derivanti da attività occasionali svolte dalle persone fisiche figurano anche quelli derivanti dall’attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi come funghi, tartufi, bacche, frutta in guscio, ecc. (classe ATECO 02.30) e di piante officinali spontanee come le piante medicinali, aromatiche e da profumo, le alghe, i funghi macroscopici e i licheni destinati ai medesimi usi.

È bene precisare che tale attività di raccolta si intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non superano il limite annuo di 7.000 euro, importo che non farà cumulo con altri redditi del soggetto che li percepisce.

I redditi così prodotti sono dunque assoggettati solo a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dell’ammontare di 100 euro, da versare entro il 16.02 dell’anno di riferimento da parte di coloro che sono in possesso del titolo di raccolta rilasciato dalla Regione o dagli altri enti competenti.

Il versamento deve essere effettuato tramite il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 Elide), utilizzando il codice tributo “1853” denominato “Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali – attività di raccolta prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 e delle piante officinali spontanee – articolo 1, comma 692, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.

Dal versamento dell’imposta sono esclusi coloro che effettuano la raccolta esclusivamente per autoconsumo.

Nei confronti dei soggetti che hanno versato l’imposta sostitutiva con riferimento all’anno in cui la cessione del prodotto è stata effettuata non si applica la ritenuta prevista dall’art. 25-quater D.P.R. 600/1973 sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi.

A tal fine il soggetto acquirente è obbligato a emettere un documento d’acquisto dal quale risultino la data di cessione, il nome e il cognome, il codice fiscale del cedente, il codice che figura sulla ricevuta del versamento dell’imposta sostitutiva, la natura e la quantità del prodotto ceduto, nonché l’ammontare del corrispettivo pattuito.

Ai fini Iva, inoltre, l’art. 34-ter D.P.R. 633/1972 (Regime fiscale per raccoglitori occasionali) prevede che i raccoglitori occasionali, che nell’anno solare precedente abbiano realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, sono esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale.

Autore: Antonio Bevacqua – Sistema Ratio Centro Studi Castelli
Foto: archivio Qdpnews.it
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