Il Regolamento (UE) 2024/1143 introduce importanti novità relative alla sostenibilità e qualità delle produzioni. Un gruppo di produttori, o un gruppo di produttori riconosciuto, se tale gruppo esiste, può, infatti, concordare pratiche sostenibili da rispettare nella produzione del prodotto designato da un’indicazione geografica o nello svolgimento di altre attività soggette a uno o più obblighi previsti dal disciplinare.
Tali pratiche mirano ad applicare norme di sostenibilità più rigorose di quelle prescritte dal diritto dell’Unione o nazionale in termini di sostenibilità, ambientale, sociale o economica o di benessere degli animali.
Per “pratica sostenibile” si intende una pratica che contribuisce a uno o più obiettivi sociali, ambientali o economici, quali: mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi; uso sostenibile e protezione del paesaggio, delle acque e dei suoli; transizione verso un’economia circolare, compresa la riduzione degli sprechi alimentari; prevenzione e riduzione dell’inquinamento; e protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi; produzione di prodotti agricoli con modalità che riducano l’uso di pesticidi e gestiscano i rischi derivanti da tale uso, o che riducano il pericolo di resistenza antimicrobica nella produzione agricola; benessere degli animali; reddito equo per i produttori, diversificazione delle attività, promozione della produzione agricola locale e valorizzazione del tessuto rurale e dello sviluppo locale; mantenimento dell’occupazione nel settore agricolo attirando e sostenendo i giovani produttori e i nuovi produttori di prodotti che beneficiano di un’indicazione geografica protetta; miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza delle attività agricole e di trasformazione.
Qualora il gruppo di produttori, o il gruppo di produttori riconosciuto, decida che le pratiche sostenibili sono obbligatorie per tutti i produttori del prodotto interessato, tali pratiche sono incluse nel disciplinare secondo la procedura di registrazione o di modifica.
Inoltre, può redigere e aggiornare regolarmente una relazione sulla sostenibilità basata su informazioni verificabili, recante una descrizione delle pratiche sostenibili esistenti utilizzate nella produzione del prodotto, dell’impatto del metodo di ottenimento del prodotto sulla sostenibilità in termini di impegni, ambientali, sociali, economici o di benessere degli animali, nonché le informazioni necessarie per comprendere in che modo la sostenibilità incide sullo sviluppo, sulle prestazioni e sulla posizione del prodotto.
Un’altra novità importante riguarda l’istituzione di un regime relativo alle specialità tradizionali garantite (STG) per salvaguardare metodi di produzione e ricette tradizionali e aiutare i produttori di prodotti tradizionali a commercializzare i propri prodotti e a comunicare ai consumatori le proprietà che conferiscono alle loro ricette e ai loro prodotti tradizionali valore aggiunto.
La registrazione e la protezione delle specialità tradizionali garantite non pregiudicano l’obbligo dei produttori di rispettare le altre disposizioni dell’Unione, in particolare per quanto riguarda l’immissione dei prodotti sul mercato, l’organizzazione comune unica dei mercati e l’etichettatura dei prodotti alimentari.
Autore: Paolo Lacchini – Sistema Ratio Centro Studi Castelli
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