Se la campagna elettorale non avesse conquistato la ribalta, avremmo passato l’estate a parlare del caldo e delle temperature tropicali. I cambiamenti climatici e le temperature al di sopra della media stagionale determinano conseguenze anche sui rapporti di lavoro, in particolare per le attività che si svolgono all’aperto e in ambienti c.d outdoor dove è impossibile modificare il microclima.
L’INL ricorda, richiamando i contenuti delle note 4639/2021 e 3783/2022, l’obbligo di valutazione del rischio “microclima” e la necessità di predisporre misure di prevenzione che permettano di eliminare o quanto meno di ridurre i rischi connessi alle ondate di calore. Le elevate temperature, in assenza di misure idonee, specie nel caso di lavorazioni faticose, oltre ad essere causa di possibili malori possono ridurre le capacità di attenzione e aumentare il rischio di infortuni sul lavoro.
L’Ispettorato, attraverso le sue articolazioni territoriali, dovrà vigilare sul rispetto delle previsioni contenute nell’art. 28, D. Lgs. 81/2008, soprattutto con riferimento alle misure adottate dai datori di lavoro rispetto al rischio legato ai danni da calore. Gli ispettori, quando accerteranno l’omessa valutazione del rischio specifico o l’assenza delle misure di prevenzione, non si limiteranno a emettere solo il verbale di prescrizione ai sensi dell’art. 181, c.1, D. Lgs. 81/2008, in combinato disposto con l’art. 28, c. 2, lett. a) (assenza della valutazione del rischio “microclima“), ovvero lett. b) (mancata indicazione delle misure di prevenzione e protezione) del medesimo decreto legislativo, ma provvederanno a sospendere immediatamente i lavori o, nei confronti dei lavoratori interessati, alla sospensione delle attività lavorative prive di una valutazione del rischio specifico attraverso un ordine di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell’art. 55 del c.p.p. I lavori potranno riprendere non appena il datore di lavoro abbia adottato tutte le misure necessarie atte a evitare o ridurre il rischio, in adempimento del verbale di prescrizione.
Lo Stato non aziona solo l’apparato repressivo, ma attraverso gli ammortizzatori sociali supporta le aziende che si trovano a dover gestire l’emergenza caldo. In base alla circolare Inps n. 139/2016 e al messaggio 3.05.2017, n. 1856, le temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°), che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, “possono costituire evento che può dare titolo alla CIGO“. Tuttavia, anche temperature inferiori a tale valore possono essere considerate idonee ai fini del riconoscimento dell’integrazione salariale, atteso che la valutazione deve essere fatta con riferimento non solo alle temperature registrate dai bollettini ma anche a quelle “percepite“, che spesso sono più elevate rispetto a quelle reali, tenuto conto della particolare tipologia di lavorazione in atto.
Autore: Maurizio Fazio – Sistema Ratio Centro Studi Castelli