Dal 1.01.2023 anche gli investimenti “green” potranno godere della stessa maggiorazione dell’incentivo fino a oggi riservata agli investimenti in beni 4.0. Altra novità per il plafond a 4 milioni.
Dal 1.01.2023 è possibile accedere alla nuova linea di intervento della Sabatini, che prevede anche gli investimenti Green.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fornito le istruzioni per la presentazione delle domande con la circolare 6.12.2022, n. 410823. All’agevolazione sono ammesse le piccole e medie imprese di tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, a eccezione delle attività finanziarie e assicurative, e le imprese in difficoltà.
Si ricorda che l’agevolazione è concessa alla PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento a un tasso d’interesse annuo pari a: 2,75% per gli investimenti in beni strumentali; 3,575% per gli investimenti 4.0 e gli investimenti Green.
Le agevolazioni rientrano fra gli aiuti di Stato comunicati in esenzione a valere sui regolamenti unionali di settore, quindi, non sono concessi a titolo di “de minimis”.
La linea Green è rivolta agli investimenti (acquisto diretto o acquisizione in leasing finanziario) di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi. Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo in conto impianti e sono maggiorate del 30% rispetto a quelle previste per gli investimenti in beni strumentali ordinari (e quindi nella stessa misura di quelli 4.0: 3,575% annuo).
Per avere riconosciuto il contributo maggiorato Green, le imprese beneficiarie devono essere in possesso di idonea certificazione ambientale di processo (Emas, Iso 14011, Iso 50001, FSC, etc.), oppure di prodotto (Iso 14024, Iso 14021, Iso 14025, Energy Label), sui beni oggetto dell’investimento o di un’idonea autodichiarazione ambientale rilasciata da produttori, importatori o distributori dei beni.
Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, tematica molto attuale per le imprese, la normativa prevede che un programma di investimento costituito dal solo acquisto di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili è ammissibile solo per le imprese che svolgono attività di produzione di energia elettrica con codice Ateco 35.11 e per quelle che svolgono attività agricola ex art. 2135 c.c. Per tutte le altre imprese, l’acquisto di un impianto fotovoltaico, di cogenerazione, mini eolico o micro-generatori, ecc., per essere ammissibile, deve far parte di un più ampio programma di investimento che deve essere organico e funzionale nonché coerente con l’attività svolta.
Un’altra novità (art. 5 lett. 5.2 lett. d) riguarda le imprese che hanno saturato il plafond di 4 milioni di euro previsto dalla normativa come tetto massimo di finanziamenti richiedibili. Con la nuova disciplina, il conteggio del plafond sarà effettuato solo considerando l’importo complessivo dei finanziamenti già ammessi alle agevolazioni riferiti all’impresa beneficiaria, per i quali non sono ancora scaduti i termini di durata. Una volta terminato un finanziamento, il relativo importo “occupato” tornerà a disposizione dell’impresa per chiedere nuovi finanziamenti Sabatini.
Autore: Matteo Rizzi – Sistema Ratio Centro Studi Castelli