Si è genitori perché si è generato il figlio, non per sentenza

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La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione I civile, 5.08.2026, n. 24449, affronta 3 questioni principali: il mantenimento del figlio, il risarcimento del danno per l’assenza del genitore e il rimborso delle spese sostenute dal genitore che ha provveduto da solo al mantenimento.

Il caso riguarda una figlia che aveva ottenuto in giudizio il riconoscimento della paternità naturale. La Cassazione ha ribadito un primo principio fondamentale: l’obbligo dei genitori di mantenere, istruire ed educare il figlio deriva direttamente dalla procreazione e sorge con la nascita, non con la sentenza che accerta la paternità. La pronuncia giudiziale, infatti, si limita ad accertare una situazione già esistente. Anche quando il figlio sia stato inizialmente riconosciuto da un solo genitore, l’altro resta obbligato al mantenimento anche per il periodo precedente alla dichiarazione giudiziale di paternità. Questo obbligo è distinto dalla responsabilità civile per il danno provocato al figlio dall’abbandono o dal disinteresse del genitore. Per ottenere il risarcimento non basta il semplice fatto biologico della procreazione: è necessario che il genitore abbia violato i propri doveri consapevolmente e intenzionalmente, oppure abbia ignorato per propria colpa l’esistenza del rapporto di filiazione.

La consapevolezza non richiede, in ogni caso, una prova scientifica o un test del DNA, ma può risultare da elementi seri che rendano probabile la paternità, come la consapevolezza di rapporti sessuali non protetti nel periodo del concepimento. Nel caso esaminato, era stato accertato che il padre conosceva la nascita della ragazza e la propria probabile paternità. Il figlio può essere risarcito per il disinteresse del genitore anche per il periodo precedente al riconoscimento giudiziale, quando il genitore era consapevole, o avrebbe dovuto esserlo, della possibile paternità e si sia comunque disinteressato del figlio. Il comportamento lesivo consiste nella violazione protratta dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione e nel disinteresse verso il figlio.

Nasce, a questo punto, la difficoltà di determinare a quanto ammonti il danno. Chiarisce la Cassazione che il danno da assenza del genitore può essere quantificato prendendo come riferimento, con i necessari adattamenti, le tabelle utilizzate per il danno da perdita del rapporto parentale. Il risarcimento deve, comunque, essere personalizzato in base alla reale sofferenza subita dal figlio. Per il periodo passato occorre ricostruire, poi, anche in via approssimativa ed equitativa, quanto sia stato effettivamente o presumibilmente speso per il figlio.

Nel determinare il rimborso devono essere considerate le reali esigenze del figlio nei diversi periodi della crescita, le spese presumibilmente sostenute, le condizioni economiche di entrambi i genitori e il tenore di vita cui il figlio avrebbe avuto diritto in rapporto alle condizioni economiche dei genitori. Il genitore che ha mantenuto da solo il figlio può chiedere all’altro il rimborso della quota di sua competenza.

La sentenza commentata, quindi, è importante, perché tiene distinti 3 piani che spesso vengono confusi: dovere di mantenimento del figlio, rimborso al genitore che ha anticipato le spese e risarcimento del danno personale subito dal figlio per il disinteresse dell’altro genitore.

(Autore: Luigi Aloisio – Sistema Ratio)
(Foto: archivio Qdpnews.it)
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