Smart working e infortuni: nuova sentenza amplia tutele

Il Tribunale di Milano riconosce l’indennizzo per un incidente avvenuto durante un permesso personale. La decisione stabilisce un precedente significativo per i lavoratori in modalità agile.

Caso: infortunio durante un permesso – Una dipendente dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha subito un infortunio mentre si recava a prendere la figlia a scuola durante l’orario di lavoro in smart working.

L’episodio, avvenuto il 23.09.2020, ha sollevato interrogativi sulla definizione di infortunio in itinere nel contesto del lavoro da remoto. La sentenza del Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, del 6.09.2024, ha affrontato questa questione delicata, stabilendo un punto di riferimento per casi analoghi.

Posizione dell’Inail e decisione del Tribunale – L’Inail aveva inizialmente contestato la legittimità dell’indennizzo, sostenendo che l’utilizzo di un permesso per motivi personali aveva interrotto il legame con l’attività lavorativa.

Tuttavia, il Tribunale di Milano ha respinto questa interpretazione, basandosi su una pronuncia della Corte di Cassazione e su precedenti normative. La decisione giudiziaria ha stabilito che gli infortuni in itinere sono indennizzabili anche quando il tragitto viene interrotto per permessi personali, a condizione che tali interruzioni siano considerate necessarie e non volontarie.

Motivazioni e conseguenze della sentenza – Il tribunale ha riconosciuto che il percorso della lavoratrice rientrava nelle condizioni previste per l’indennizzo, essendo giustificato dall’adempimento di doveri genitoriali, un diritto tutelato dalla Costituzione.

Questa interpretazione estensiva della normativa sugli infortuni in itinere tiene conto delle nuove dinamiche lavorative, in particolare dello smart working, che ha modificato il concetto tradizionale di luogo di lavoro.

La sentenza contribuisce a chiarire i diritti dei lavoratori in modalità agile, offrendo maggiori garanzie in situazioni precedentemente considerate al limite della copertura assicurativa.

Valutazione del danno e indennizzo – Un consulente tecnico d’ufficio (CTU) ha confermato che le lesioni riportate dalla lavoratrice (un trauma distorsivo di caviglia destra con lesioni legamentose ed edema osseo) erano conseguenza diretta dell’incidente. La menomazione permanente dell’integrità psico-fisica è stata valutata all’8%. In base a questi elementi, il Tribunale ha accolto le richieste della ricorrente, condannando l’Inail a corrispondere l’indennizzo per danno biologico e per le spese mediche sostenute, oltre al pagamento delle spese legali.

Questa decisione potrebbe influenzare future valutazioni di casi simili, portando a un ampliamento delle tutele per i lavoratori in smart working.

Autore: Gianluca Pillera – Sistema Ratio Centro Studi Castelli
Foto: archivio Qdpnews.it
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