C’è tempo fino al 15.06.2022 per la presentazione delle istanze per l’ottenimento del credito d’imposta per la costituzione di, o la trasformazione in, società benefit.
Introdotte nel nostro ordinamento dalla L. 28.12.2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016), rivestono lo status di società benefit le società che, nell’esercizio di un’attività economica, oltre allo scopo di lucro, perseguono una finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile.
Per sostenere il rafforzamento di tali società, il D.L. 19.05.2020, n. 34, con l’art. 38-ter, ha previsto la concessione di un credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, nella misura del 50% delle spese di costituzione o trasformazione sostenute tra il 19.07.2020 e il 31.12.2021 e ritenute ammissibili, con il limite massimo di € 10.000 per ciascun beneficiario.
Rientrano tra i soggetti beneficiari le imprese che, alla data dell’istanza:
● siano costituite, regolarmente iscritte e “attive” nel Registro delle Imprese;
● abbiano sostenuto spese per la costituzione o la trasformazione in società benefit;
● svolgano un’attività economica in Italia;
● si trovino nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non siano in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
● non siano state assoggettate ad alcuna sanzione interdittiva.
Con decreto direttoriale del 4.05.2022 il MiSE ha reso operativa l’agevolazione, stabilendo termini, modalità di presentazione e schema delle istanze, la documentazione necessaria per lo svolgimento dell’attività istruttoria e l’elenco degli oneri informativi di cui all’art. 7, cc. 1 e 2 L. 180/2011. Al decreto sono allegati il modello di istanza e il dettaglio degli oneri informativi, entrambi scaricabili dal sito del MiSE. Queste le principali disposizioni del provvedimento:
● modalità di presentazione dell’istanza: esclusivamente a cura del rappresentante legale della società benefit richiedente risultante dal certificato camerale, attraverso la procedura informatica resa disponibile dal MiSe (www.mise.gov.it), previa autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi. Qualora le informazioni presenti nel Registro delle Imprese non fossero aggiornate, il soggetto richiedente dovrà provvedere alle rettifiche. Con la stessa procedura, il rappresentante legale può delegare a un altro soggetto la compilazione, sottoscrizione digitale e presentazione dell’istanza;
● imposta di bollo: l’istanza si intende perfezionata col versamento, ove previsto, dell’imposta di bollo di € 16,00, annullata e conservata in originale presso la propria sede per eventuali controlli;
● contenuto dell’istanza: nell’istanza il soggetto richiedente, che deve essere in possesso di un indirizzo PEC attivo e registrato nel Registro delle imprese, deve dichiarare tra le varie informazioni:
● i dati anagrafici dell’impresa richiedente e del suo firmatario;
● il codice dell’attività prevalente (classificazione ATECO 2007);
● la data di inizio e di termine dell’esercizio fiscale;
● lo stato dell’impresa, indicando se è micro, piccola, media o grande;
● l’importo del contributo richiesto;
● i dati delle spese ammissibili, sostenute dal 19.07.2020 e fino al 31.12.2021, documentate da fatture con date di emissione ricomprese nel predetto periodo e con pagamento effettuato entro la data di presentazione dell’istanza;
● documentazione da allegare:
● la documentazione attestante la costituzione e/o la trasformazione in società benefit;
● copia delle fatture;
● copia dell’estratto del c/c che comprovi i pagamenti effettuati per le spese oggetto dell’agevolazione; Scaricato e condiviso da Sistema Ratio – Centro Studi Castelli Srl il 03/06/2022 – Contenuto riservato
● tempo di presentazione della domanda: dal 19.05.2022 fino alle ore 12:00 del 15.06.2022. L’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcuna graduatoria a favore dei richiedenti più solleciti
Autore: Marco Fiameni – Sistema Ratio Centro Studi Castelli