Sostegni al settore vitivinicolo

Le indicazioni dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura sulle misure messe in campo.

La circolare Agea 1.02.2023, n. 7374 disciplina le condizioni di applicazione dell’intervento sugli investimenti di sostegno del settore vitivinicolo: in particolare investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento, in infrastrutture vinicole e negli strumenti di commercializzazione del vino diretti a migliorare il rendimento globale delle imprese, la competitività, e riguardanti la produzione e/o la commercializzazione dei prodotti di cui all’allegato VII parte II del regolamento, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l’efficienza globale e i trattamenti sostenibili.

Ai sensi del D.M. 14.12.2022, n. 640042, sono beneficiarie del sostegno in oggetto le imprese che svolgono almeno una delle seguenti attività: produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione; produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci anche ai fini della sua commercializzazione; elaborazione, affinamento e confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione; sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno; produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o un’infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.

Possono beneficiare del sostegno anche le organizzazioni interprofessionali, compresi i Consorzi di tutela riconosciuti autorizzati ai sensi dell’art. 41 L. 12.12.2016, n. 238, per la registrazione dei marchi collettivi delle denominazioni.

Va ricordato che la costituzione del fascicolo è obbligatoria nel caso in cui il soggetto presenti domanda/dichiarazione per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta già costituito, i produttori, a fronte di modifiche rispetto a quanto già risultante nel fascicolo, sono tenuti ad apportare preventivamente le necessarie variazioni al fascicolo stesso, ai fini dell’aggiornamento e della coerenza con le dichiarazioni rese.

Sempre per effetto del D.M. 14 dicembre 2022, n. 640042 è stato disposto che il termine per la presentazione agli Organismi pagatori delle domande di aiuto è fissato al 30 marzo di ciascun anno e per la sola campagna 2023/2024, entro il 31 luglio 2023.

Gli Organismi pagatori non hanno facoltà di anticipare tale data, ma devono garantire l’apertura dei propri sistemi informativi con almeno 2 mesi di anticipo (60 giorni) per consentire la presentazione delle domande nel rispetto del termine suddetto.

Il termine per la definizione della graduatoria di ammissione delle domande è fissato al 30 giugno di ogni anno; per la sola campagna 2023/2024, al 30 novembre 2023.

Le domande per beneficiare del sostegno sono presentate all’Organismo pagatore competente.

Infine, si precisa che Il termine ultimo per la realizzazione del progetto e la presentazione delle domande di pagamento saldo è disposto al 31 maggio del 1° anno successivo all’anno di presentazione della domanda di aiuto, per i progetti di durata annuale, e al 31 maggio del 2° anno successivo a quello di presentazione della domanda di aiuto, per i progetti di durata biennale; per sola campagna 2023/2024, alla data del 30 giugno 2024 per progetti di durata annuale, e alla data del 30 giugno 2025 per i progetti di durata biennale.

Autore: Paolo Lacchini – Sistema Ratio Centro Studi Castelli

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