Negli ultimi anni l’interesse del mondo agricolo verso dell’uso di droni è cresciuto sensibilmente, tanto è vero che è ormai prassi il loro impiego in attività di mappatura, controllo e monitoraggio del terreno e delle colture; in particolare, l’utilizzo di tale mezzo per la distribuzione dei prodotti fitosanitari soggiace alla disciplina del D.Lgs. 150/2012, che all’art. 13 viene consentita solo in casi particolari, qualora “non esistano modalità alternative praticabili per l’applicazione dei prodotti fitosanitari (già autorizzati dal Ministero della Salute), oppure l’irrorazione aerea presenti evidenti vantaggi in termini di riduzione dell’impatto sulla salute umana e sull’ambiente”.
La Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione del citato Ministero è intervenuta con nota 21.11.2024 per fornire alcuni chiarimenti in merito, in attesa della revisione del Piano nazionale d’azione sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari; nota che è in fase di studio e di approfondimento da parte del mondo agricolo e delle relative associazioni di categoria proprio in queste settimane, alla vigilia della riapertura della stagione agricola.
Ai fini del rilascio del permesso alla sperimentazione o ai test, i soggetti interessati sono tenuti a presentare all’Autorità competente apposita istanza corredata di dati tecnici che permettano di svolgere le necessarie valutazioni sui possibili effetti sulla salute umana o degli animali o il possibile impatto sull’ambiente. Il protocollo deve dettagliare, in particolare, l’obiettivo della sperimentazione, le caratteristiche della coltura, l’area oggetto della sperimentazione, il sistema di distribuzione, i dati meteorologici.
Il responsabile della sperimentazione, a conclusione delle attività previste, “è tenuto a presentare, per ciascuna annualità, i dati ottenuti e i report analitici che faranno parte della relazione finale della sperimentazione, nonché delle relazioni intermedie nel caso di sperimentazioni pluriennali”. I suddetti dati, “nel pieno rispetto della riservatezza degli stessi, saranno ad uso esclusivo del Ministero della Salute per la sola finalità della valutazione globale del drone aereo quale mezzo di distribuzione dei prodotti fitosanitari”; un’attenzione particolare verrà posta alla valutazione dei residui del trattamento.
I prodotti trattati a scopo sperimentale “non devono essere destinati all’alimentazione dell’uomo e degli animali (fatto salvo il caso in cui il prodotto utilizzato per la sperimentazione sia stato nel frattempo autorizzato per gli impieghi sulle derrate alimentari trattate), devono essere conservati separatamente dalle derrate alimentari destinate al consumo e devono essere smaltiti in conformità alla normativa vigente nel più breve tempo possibile”.
Non è consentito l’uso di prodotti fitosanitari “oggetto di un provvedimento di revoca” o “contenenti sostanze attive classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale”.
Il responsabile della sperimentazione è tenuto inoltre a provvedere alla “tabellazione dell’area oggetto di sperimentazione con cartelli idonei a un’adeguata informazione di soggetti terzi che possono essere presenti in prossimità di detta area per escursionismo o altre attività”.
La nota, infine, individua i dati e i parametri che “dovranno essere espressamente considerati e descritti nel protocollo sperimentale ai fini della valutazione comparativa tra la performance del drone e di quella ottenuta con metodi tradizionali”.
Ovviamente chi guida i droni da remoto deve possedere tutti i requisiti formativi e di sicurezza richiesti dall’ENAC per i sistemi aeromobili senza equipaggio.
(Autore: Michele Orlando – Sistema Ratio)
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