Stop al telemarketing e alle telefonate moleste

Ogni utente potrà opporsi all’utilizzo per finalità pubblicitarie dei numeri di telefono di cui è intestatario e dei corrispondenti indirizzi postali associati, presenti negli elenchi pubblici.

Il 29 marzo 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 il D.P.R. 27.01.2022, n. 26 che definisce il funzionamento del Registro pubblico delle opposizioni esteso alle numerazioni non presenti negli elenchi telefonici pubblici, cellulari inclusi, secondo quanto previsto dalla L. 11.01.2018, n. 5. Il nuovo servizio consentirà, come si legge sul sito dedicato, di porre un argine al fenomeno del telemarketing aggressivo e di sanare una situazione che negli anni ha esasperato i cittadini, consentendo agli operatori che operano nel rispetto della normativa di esercitare la propria attività nei confronti degli utenti finali interessati alle offerte. Inoltre, la semplificazione delle procedure di accertamento delle violazioni dovrebbe favorire l’adeguamento alla nuova disciplina anche da parte di quei soggetti che finora hanno agito al di fuori della normativa nazionale.

Il provvedimento prevede che:

  1. entro 30 giorni verranno svolte le consultazioni dei principali operatori del settore del telemarketing e delle associazioni dei consumatori;
  2. entro 60 giorni è prevista l’emanazione di un regolamento tecnico da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, sentiti AGCOM e Garante Privacy, per il trasferimento delle numerazioni fisse dagli operatori telefonici al gestore del Registro pubblico delle opposizioni;
  3. entro 120 giorni, ovvero entro e non oltre il 27.07.2022, il nuovo servizio sarà reso disponibile per i cittadini, che potranno iscriversi e gestire l’iscrizione al Registro pubblico delle opposizioni mediante web, telefono ed e-mail e per gli operatori di telemarketing, che disporranno delle funzionalità per la verifica delle liste di numerazioni mediante le modalità web e PEC.

Il regolamento è stato aggiornato in corso d’opera per recepire le modifiche del D.L. 139/2021, che ha ricompreso nell’ambito di applicazione del Registro pubblico delle opposizioni anche le chiamate automatizzate (robocall), ovvero quelle senza operatore umano, sanando così una potenziale criticità per l’efficacia della riforma del telemarketing.

La violazione del diritto di opposizione degli utenti è disciplinata dall’art. 83, par. 5, del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Regolamento (UE) 2016/679, che prevede l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 milioni di euro o, per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente.

L’iscrizione del contraente al registro pubblico è a tempo indeterminato e cessa solo in caso di revoca da parte dell’interessato o di decadenza. Essa è riferita unicamente alla numerazione indicata dal contraente e non può estendersi a numerazioni intestate ad altri contraenti.

L’iscrizione nel registro decade automaticamente ogni qualvolta cambi l’intestatario o intervenga la cessazione dell’utenza: a tale fine è assicurato l’aggiornamento automatico del registro, almeno ogni 10 giorni, sulla base delle informazioni contenute nella base di dati unica dei contraenti di cui alla delibera n. 36/02/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 26.02.2002, n. 72.

(Autore: Gianluigi Fino – Sistema Ratio Centro Studi Castelli).

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