Superbonus 110%, tormentone estivo

Continue modifiche normative, pioggia di interpelli, circolari e Faq. Ultima, una circolare di 130 pagine, pubblicata il 23.06 e corretta in tempi rapidissimi, senza nessun comunicato esplicativo né indicazioni di errata corrige.

Il superbonus 110%, nato con intenti lodevoli, ma pessimamente costruito sotto il profilo normativo e, soprattutto, eccessivamente generoso nella percentuale, è stato oggetto di reiterate modifiche e interpretazioni che hanno contribuito a rendere assai complessa l’applicazione della disciplina.

Ultima, in ordine di tempo, la circolare 23.06.2022, n. 23/E, la quale, nel testo originario, così recitava: “Pertanto, per effetto delle modifiche intervenute, il superbonus si applica alle spese sostenute entro il: 30.06.2022 per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, ovvero per le spese sostenute entro il 31.12.2022, a condizione che alla data del 30.09.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi dell’art. 119 del decreto Rilancio”.

In maniera, ci sia permesso scriverlo, quasi clandestina, la data del 30.06.2022 è stata sostituita con “30.09.2022” e questo ha ingenerato ulteriori dubbi, ossia se, ai fini del beneficio in commento, fosse necessaria la presentazione della CILAS entro il 30.06.2022.

Questione, in effetti, non trascurabile. Ora, si ipotizzi il caso di 2 soggetti che, a parità di spesa complessiva, effettueranno il 30% dell’intervento complessivo entro il 30.09.2022. Il primo ha presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata il 30.06; il secondo, invece, il 2.07. Ebbene, il tenore letterale vigente della norma dispone (art. 119, c. 8-bis) che “Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al c. 9, lett. b), la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022, a condizione che alla data del 30.09.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo”. Una restrittiva interpretazione della norma, che appare disallineata rispetto ai commi precedenti (1, 2, 4 e 4-bis), può far dubitare che la presentazione della menzionata CILAS dopo il 30.06.2022 permetta di fruire del beneficio fiscale: sarebbe stato sicuramente più rassicurante, infatti, un testo normativo diversamente formulato. In particolare, in luogo di “per le spese sostenute entro il 31.12.2022”, appariva più opportuno scrivere “per le spese sostenute entro il 30.09.2022 e, in ogni caso, per quelle sostenute fino al 31.12.2022”.

Tutto ciò premesso, si ritiene comunque possibile che la più volte citata comunicazione possa essere inviata anche dopo il 30.06.2022, per evidenti ragioni di ordine sistematico e per evitare penalizzazioni che, oggettivamente, apparirebbero fuori luogo rispetto alle finalità della norma.

Autore: Alessandro Pratesi – Sistema Ratio Centro Studi Castelli

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