Telecamere che inquadrano spazi pubblici e altrui proprietà

In arrivo in paese 60 nuove telecamere a Fregona

Il Garante ha sanzionato con 2.000 euro un esercizio commerciale per avere installato una telecamera che riprendeva, oltre alle zone di sua pertinenza, anche proprietà di altri e tutta la pubblica via.

L’utilizzo di sistemi di videosorveglianza può determinare, in relazione al posizionamento delle telecamere e alla qualità dell’immagine, un trattamento di dati personali. Pertanto, l’installazione di telecamere, da parte di privati e aziende, deve sempre avvenire prestando la massima attenzione a non eccedere nelle riprese, definendo con accortezza le inquadrature in base alla corretta individuazione delle aree di pertinenza da sorvegliare.

A fronte di un reclamo presentato, il Garante si è attivato per svolgere una verifica sulla conformità del trattamento attuato da una telecamera girevole che, in ragione delle sue caratteristiche e della sua collocazione (sull’angolo di un edificio), risultava idonea a inquadrare non solo la pubblica via ma anche gli ingressi pedonale e il passo carraio dell’abitazione del reclamante. Dunque, in grado di riprendere ogni spostamento quotidiano del reclamante dalla propria dimora. In aggiunta, la telecamera oggetto della contestazione non era segnalata da alcun cartello informativo.

In seguito al reclamo ricevuto, il Garante, attraverso il Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza, ha avviato un’istruttoria preliminare (doc. n.9809504 del 28.07.2022). L’accertamento ispettivo ha rilevato la telecamera segnalata, posta all’incrocio di 2 vie, e constatato che oltre alla ripresa del marciapiede prospiciente alla vetrina, nel suo movimento ciclico, riprendeva anche ampie aree dei marciapiedi e della carreggiata delle due vie pubbliche, oltre a finestre e porte di accesso degli immobili privati che si affacciano sulle predette strade (alcuni situati anche sul lato opposto rispetto all’esercizio commerciale).

Il Garante ha ritenuto il trattamento sicuramente eccedente rispetto al legittimo interesse del titolare, oltre che attestare l’assenza della dovuta informativa prevista.

Tutti i trattamenti di dati personali, compresi quelli relativi alla videosorveglianza, devono essere effettuati nel rispetto dei principi generali contenuti nell’art. 5 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD) e in particolare del principio di trasparenza previsto, tra l’altro, al punto 3.1 del provvedimento in materia di videosorveglianza pubblicato dal Garante nel 2010, che presuppone che gli interessati devono essere sempre informati (in questo caso, che stanno per accedere in una zona videosorvegliata), e del principio di minimizzazione che presuppone che i dati raccolti siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

Per tali motivi, il Garante ha ingiunto al titolare della telecamera di provvedere a circoscrivere alle sole aree di stretta pertinenza le riprese della telecamera, oltre che di fornire agli interessati l’informativa prevista, mediante l’apposizione di specifici cartelli. In aggiunta a ciò, ha inflitto all’attività commerciale che gestiva la telecamera, una sanzione amministrativa pecuniaria di 2.000,00 euro per la violazione dell’art. 5, par.1 lett. a) e c) del RGPD e ha inoltre ritenuto necessaria anche l’applicazione della sanzione accessoria, consistente nella pubblicazione del provvedimento d’ingiunzione sul sito internet del Garante (art. 166, c. 7 D.Lgs.196/2003).

Autore: Luca Leoni – Sistema Ratio Centro Studi Castelli

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