Tirocinio fraudolento, chiarimenti INL

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce chiarimenti sul tirocinio fraudolento, escludendo il ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro.

A seguito di richieste di chiarimento sulla possibilità di promuovere ricorso (ex. art. 17 D.Lgs. 124/2004) avanti al Comitato per i rapporti di lavoro in caso di tirocinio fraudolento, l’INL fornisce una serie di precisazioni con la nota 8.03.2023, n. 453.

Era già stato chiarito in precedenza dall’INL (nota n. 530/2022) che la L. 234/2021 ha previsto una serie di misure indirizzate ad arginare l’uso irregolare di tirocini. Nello specifico, evidenziando che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può sostituire il lavoro dipendente, è stata prevista dall’art. 1, c. 723 la sanzione dell’ammenda pari a 50 euro per ogni tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, se svolto in modalità fraudolenta.

È stato altresì precisato che, trattandosi di fattispecie penale di natura contravvenzionale, la contestazione di questa violazione prevede l’adozione della prescrizione obbligatoria da parte del personale ispettivo (ex art. 20 D.Lgs. 758/1994); tale azione si intende finalizzata alla cessazione del tirocinio fraudolento.

Al contrario, la possibilità del riconoscimento giudiziale di un rapporto di lavoro subordinato è riservata in via esclusiva al solo tirocinante. È infatti prevista dalla norma stessa la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.

È stato successivamente chiarito (nota n. 1451/2022) che gli eventuali recuperi contributivi derivanti da un rapporto di tirocinio che ha di fatto simulato un effettivo rapporto di lavoro subordinato, non sono condizionati dalla scelta del lavoratore di adire l’Autorità Giudiziaria al fine del riconoscimento del rapporto di lavoro in capo all’ospitante.

L’INL, al termine di questa analisi, evidenzia che seppur sia necessaria e sufficiente la prova che il tirocinio si è svolto alla stregua di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, ai fini della sussistenza di un tirocinio fraudolento, la materia non è comunque di competenza del Comitato per i rapporti di lavoro. Tale strumento rappresenta un mezzo di natura amministrativa avverso atti di accertamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro e atti di accertamento degli Enti previdenziali e assicurativi, che hanno ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro.

Nel caso del tirocinio fraudolento, tuttavia, la qualificazione differente del rapporto in chiave di subordinazione è direttamente sanzionata da una norma penale, in base alla quale il personale ispettivo procede con la redazione dello specifico provvedimento della prescrizione obbligatoria con conseguente estinzione del reato in via amministrativa, a condizione che il contravventore ottemperi.

Pertanto, onde evitare inopportune sovrapposizioni di giudicato con l’autorità penale, l’INL esclude l’intervento del Comitato per i rapporti di lavoro nel caso esaminato.

Autore: Bruno Bravi, Francesca Bravi – Sistema Ratio Centro Studi Castelli

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