Il nuovo art. 173, c. 2 del Codice della strada, riformulato dal D.L. 12.09.2023, n. 121, ha inasprito le sanzioni per l’uso di smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante “durante la marcia”.
Sono consentiti dispositivi con comandi vocali attivabili attraverso un comando sul volante (o sul manubrio, si ritiene), ma di solito si tollera ragionevolmente l’uso di una mano per attivarli con un rapido tocco anche sulla plancia, su un auricolare indossato o sul dispositivo stesso se è fissato alla plancia.
La Cassazione (sentenza n. 23331/2020) ha ritenuto lecito usare il dispositivo solo se la congestione del traffico è tale da costringere i veicoli a restare fermi in coda abbastanza a lungo; viceversa, se si procede a singhiozzo, il conducente deve mantenersi sempre pronto a riprendere la marcia e non è ammesso l’uso dello smartphone.
Il rilevamento dell’infrazione avviene con mezzi visivi, non tramite analisi dei dati della rete mobile, come avviene invece in altri Paesi. Questo aspetto è fonte di nutrito contenzioso.
(Foto: archivio Qdpnews.it).
Autore: Sistema Ratio Centro Studi Castelli