Il datore di lavoro è tenuto ad analizzare secondo la migliore evoluzione di scienza e tecnica tutti i fattori di rischio presenti nell’azienda, ad elaborare il DVR ed a sottoporlo ad aggiornamenti periodici.
La valutazione dei rischi e l’elaborazione del relativo documento (DVR) rappresentano solo uno step nella politica di tutela posta in atto dal datore di lavoro (DDL). Non meno importante è la necessità di revisione periodica nelle circostanze indicate dal legislatore, a fronte di modifiche intervenute nell’organizzazione o nel processo produttivo, all’introduzione di nuovi impianti, attrezzature o mansioni e a seguito dell’evoluzione normativa.
La sentenza di Corte di Cassazione Penale, Sez. IV 29.09.2022, n. 36785, si esprime in tale ambito sul ricorso proposto dall’amministratore delegato di una società, condannato quale DDL per aver messo a disposizione un’attrezzatura priva delle prescritte protezioni di sicurezza, causando gravi lesioni a una lavoratrice.
L’operaia specializzata e con esperienza trentennale, mentre estraeva una sezione di tubo appena tagliata, per la probabile e insolita resistenza opposta dal pezzo è entrata in contatto con il disco in movimento riportando danni permanenti alla mano sinistra.
L’imputato ha sostenuto a propria difesa di avere, a seguito di una visita ispettiva avvenuta alcuni anni prima, assolto in quella sede alle prescrizioni ricevute senza eseguire ulteriori interventi sulla macchina da lui ritenuta a quel punto sicura.
Il ricorso è risultato infondato e respinto per l’assenza di una nuova valutazione dei rischi e revisione del documento funzionali all’adeguamento delle attrezzature non conformi. Sul DDL grava l’obbligo giuridico, ribadito nella sentenza Thyssenkrupp, di analizzare secondo la propria esperienza e lo “stato dell’arte” tutti i fattori di pericolo presenti in azienda e all’esito elaborare il DVR elencando le misure e i dispositivi di protezione adottati e procedere ai successivi aggiornamenti.
La ricostruzione dell’evento e l’osservazione dei fotogrammi correlati alla perizia hanno portato a concludere che la lavorazione richiedesse all’operatore di avvicinare entrambe le mani alla lama, agevolando il contatto accidentale in caso di scivolamento, movimenti bruschi e circostanze simili.
La carenza rilevata in sede ispettiva su tutte le taglierine presenti è stata successivamente sanata e la testimonianza dell’UPG ha confermato come l’operazione fosse caratterizzata da movimenti ripetuti in rapida sequenza con elevato margine d’errore. Le misure assunte a seguito dei rilievi ispettivi hanno evidenziato che la presenza di ripari o altre cautele avrebbe impedito l’incidente.
L’imputato non si è fatto carico della verifica di sicurezza del macchinario né ha provveduto ad aggiornare il documento carente sotto questo profilo, risalente addirittura al periodo in cui l’azienda aveva un diverso assetto societario. Il DVR elaborato 4 anni prima non era stato integrato con l’analisi della mansione in grado di circostanziare il rischio principale, legato all’accessibilità della zona di taglio.
Senza la piena consapevolezza dei rischi non si può assicurare la necessaria tutela: il documento rappresenta uno “strumento di lavoro”, deve essere specifico e il DDL ne è il garante. Post visita ispettiva ormai datata, la situazione non è stata riesaminata adottando dispositivi di protezione adeguati all’evoluzione tecnica, ma è stata di fatto accantonata e data per acquisita. Pare opportuno precisare che anche in presenza di eventuali errori e omissioni in sede ispettiva il DDL non è esonerato dai propri obblighi specifici. Da qui la bocciatura e condanna al pagamento delle spese processuali.
Autore: Lorenza Rossi – Sistema Ratio Centro Studi Castelli