Valutazione rischi per il lavoro occasionale

La circolare n. 5/2017 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha puntualizzato che il committente con qualifica di imprenditore o professionista è soggetto agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 rispetto a persone impiegate mediante contratto di prestazione occasionale, al pari di chi assume lavoratori subordinati.

Tali obblighi sono specifici a seconda del tipo di attività lavorativa svolta, dell’organizzazione e dimensione aziendale e della sede di lavoro; resta fermo l’obbligo generale di effettuare la valutazione dei rischi e redigere il Dvr.

Va ricordato, vista la nota n. 5056/2023 sullo stress termico e il conseguente rischio infortunistico, che anche il committente di prestazioni occasionali deve tracciare una mappatura dei rischi, considerando proprio quelli che possono derivare dalle alte temperature, nonché individuare e adottare idonee misure di prevenzione e protezione.

Il mancato rispetto di questi obblighi comporta le sanzioni previste dal D.Lgs. 81/2008, nonché il rischio di sospensione dell’attività lavorativa previsto dall’art. 14, al ricorrere di gravi violazioni in materia di sicurezza.

(Foto: archivio Qdpnews.it).
Autore: Sistema Ratio Centro Studi Castelli

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