L’Ispettorato Nazionale del Lavoro e l’Associazione nazionale Città del Vino il 12.07.2023 hanno siglato un protocollo d’intesa finalizzato a regolamentare la “vendemmia turistica” e a definirne profili e contorni normativi.
“Vivi l’emozione di raccogliere l’uva con le tue mani e impara i segreti del mondo del vino direttamente dai vignaioli più esperti, immerso nella natura e circondato dalla bellezza dei vigneti”: questo è uno dei tanti inviti che stanno apparendo sui siti specializzati in previsione della prossima raccolta per promuovere la cosiddetta “vendemmia turistica”. Pochi sanno, però, che essendo la vendemmia un’attività lavorativa a tutti gli effetti, con tutti i rischi naturalmente connessi, anche quella “turistica” necessita di una regolamentazione propria, a tutela, in particolare, ma non solo, di chi la esercita.
A questa esigenza risponde il Protocollo del 12.07.2023 che innanzitutto dà una definizione della fattispecie in oggetto: “Per vendemmia turistica si intende l’attività di raccolta dell’uva, non retribuita, di breve durata, episodica, circoscritta ad appositi spazi, avente carattere culturale e ricreativo, svolta da turisti e correlata preferibilmente al soggiorno in strutture ricettive del territorio e/o alla visita e degustazione delle cantine locali nell’ambito di un’offerta turistica di tipo integrato”.
Per il suo svolgimento “non può essere corrisposto ai turisti alcun emolumento, né in denaro né in natura” e l’attività deve svolgersi per poche ore giornaliere e non può ripetersi per più di 2 volte nella stessa azienda vitivinicola nell’arco della stessa settimana. “I filari della vendemmia turistica devono essere resi riconoscibili e distinguibili dai luoghi ove i vendemmiatori professionisti svolgono la vendemmia ordinaria” e non può essere consentito in alcun modo un loro uso promiscuo.
La vendemmia turistica deve svolgersi “sotto la supervisione continuativa dei referenti aziendali/tutor qualificati, ovvero di personale aziendale dotato di adeguata e specifica formazione”, con l’obiettivo di garantire il pieno rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza (con riferimento in particolare “alle attrezzature messe a disposizione degli stessi, nonché agli indumenti e alle calzature indossate”) e garantire il perseguimento delle finalità culturali e ricreative dell’evento. Il numero massimo di turisti che ciascun tutor potrà seguire è pari a 8 e tutti dovranno indossare obbligatoriamente un cartellino identificativo rispettivamente con la scritta “tutor” e “vendemmiatore turista”.
Ai turisti “deve essere interdetto sia l’utilizzo di qualsiasi macchina agricola, sia lo svolgimento delle operazioni di carico e scarico delle cassette da uva”, cosa che dovrà essere ben chiara a tutti prima dell’inizio dell’attività.
L’azienda vitivinicola/enoturistica dovrà stipulare, prima dell’avvio dell’attività turistica, apposita assicurazione per la responsabilità civile nei confronti dei turisti e dovrà inoltre “individuare gli ambienti aziendali e le attrezzature che rappresentano un pericolo, vietandone l’accesso al pubblico e il contatto anche solo accidentale, predisponendo adeguata segnaletica”. L’azienda stessa dovrà, infine, comunicare lo svolgimento dell’attività al proprio Comune di riferimento, “prima dell’avvio della stessa, attraverso la piattaforma S.U.A.P. o sportello equipollente”.
L’associazione nazionale Città del Vino si impegna a segnalare all’INL pratiche elusive delle presenti linee guida o fenomeni di irregolarità, ferma restando la facoltà dei competenti uffici territoriali di effettuare controlli anche a campione sulla genuinità delle finalità turistiche.
(Foto: archivio Qdpnews.it).
Autore: Giorgia Granati – Sistema Ratio Centro Studi Castelli