La circolare n. 23/E/2022 dell’Amministrazione Finanziaria ha precisato che nelle compravendite dei bonus edilizi, qualora si rilevi la non spettanza della detrazione, scatta la responsabilità solidale tra cedente e cessionario se quest’ultimo non ha applicato la specifica diligenza nell’effettuare i controlli dei requisiti che danno il diritto all’agevolazione fiscale.
La circolare n. 33/E/2022 conferma la valenza degli indicatori comprovanti l’osservanza della diligenza nei controlli effettuati dai cessionari, evidenziando che, qualora il cedente sia un condominio o un fornitore, ai cessionari per attestare la coerenza tra valore dei lavori e la capacità reddituale e patrimoniale dei committenti beneficiari (uno dei 6 indicatori di diligenza) basterà l’acquisizione dei bonifici che attestano il pagamento delle fatture da parte di questi ultimi.
Autore: Sistema Ratio Centro Studi Castelli