Recentemente l’Agenzia ha espresso diverse posizioni su alcune casistiche ricorrenti legate a benefit aziendali e premi di risultato a favore dei dipendenti, chiarendo ai datori di lavoro il trattamento operativo e fiscale.
Come noto l’art. 51 del Tuir definisce il reddito da lavoro dipendente con un concetto di onnicomprensività, con il risultato che tutte le somme e i valori erogati dal datore di lavoro al proprio dipendente sono attratte nel reddito da lavoro e come tale vengono tassate. Esistono poi delle eccezioni regolate da norme specifiche, che consentono di alleggerire l’imposizione sia fiscale che contributiva. È il caso, ad esempio, dei benefits in natura previsti da piani di welfare aziendali oppure dei premi di risultato legati al raggiungimento di obiettivi previamente individuati.
Con la risposta all’interpello 25.03.2022, n. 258 l’Agenzia delle Entrate ha trattato favorevolmente il caso dei beni commercializzati dal datore di lavoro che vengono ceduti ai dipendenti a prezzi inferiori rispetto a quelli normalmente praticati alla clientela. L’art. 51 attrae nel reddito da lavoro dipendente anche il valore normale dei beni o servizi concessi ai dipendenti, valorizzati ai sensi dell’art. 9 del Tuir tenendo però conto degli “sconti d’uso”.
L’Agenzia conferma che la scontistica riservata ai dipendenti rientra in questo caso e il prezzo ridotto si considera valore normale, senza aggravio fiscale sulla differenza rispetto al prezzo pieno.
Con la risposta all’interpello 17.05.2022, n. 265 l’Agenzia tratta i premi di risultato tassabili ad aliquota sostitutiva del 10%, ai sensi dell’art. 1, c. 182 e ss. L. 208/2015 e ribadisce la necessità di un accordo collettivo con i sindacati che regolamenti gli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione ai quali legare i risultati. Per la tassazione agevolata non è quindi sufficiente un regolamento aziendale, che viene invece ammesso per l’attuazione del welfare aziendale (purché sia vincolante per il datore di lavoro e preferibilmente di durata almeno biennale).
Allo stesso modo non è agevolabile il premio erogato al raggiungimento dei risultati del gruppo cui appartiene l’azienda, essendo indispensabile che la verifica e la misurazione dell’incremento debbano realizzarsi in ogni singola azienda che eroga il premio.
Sempre nel mese di maggio, con la risposta all’interpello 18.05.2022, n. 273, l’Agenzia assume una posizione decisamente sfavorevole e poco condivisibile, negando la detrazione Iva sugli acquisti finalizzati al welfare aziendale poiché sarebbero non finalizzati a generare ricavi imponibili. Mancherebbe, pertanto, l’inerenza, il nesso diretto con l’attività aziendale e quindi la concorrenza di tali costi al prezzo finale di vendita.
L’Agenzia non considera però che i beni e servizi acquistati per generare benefits soddisfano in primis un’esigenza aziendale che fa leva sul benessere dei dipendenti per aumentare anche la loro produttività. Questa interpretazione va in senso opposto ad ogni politica di welfare e alle agevolazioni fiscali che puntano a rafforzarlo come, da ultimo, la detassazione dei buoni carburante regalati dal datore di lavoro fino ad un massimo di € 200 (art. 2 D.L. 21/2022).
Il datore di lavoro che intenda agevolare, gratificare e premiare i propri dipendenti può avvalersi di norme specifiche che, nel rispetto delle regole ivi previste, gli consentono di soddisfare i dipendenti ottimizzando il costo del lavoro.
L’importante è riuscire a districarsi nelle sfaccettature normative che confermano sì il diritto alle agevolazioni, ma ci ricordano che ottenere dei risparmi fiscali (legittimi) non è mai così semplice!
Autore: Roberta Jacobone – Sistema Ratio Centro Studi Castelli