Decreto legge 127 sul Green Pass nei luoghi di lavoro, nel testo definitivo arrivano importanti novità per aziende e dipendenti.
La versione definitiva del DL sul Green Pass a lavoro è quella a cui le aziende, i dipendenti pubblici e privati, così come gli autonomi e i magistrati dovranno far riferimento da metà ottobre in poi.
All’art. 1 del provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale, infatti, si legge che il personale del settore pubblico, nel caso in cui comunichi di essere sprovvisto di Green Pass o ne risulti privo al momento dei controlli all’entrata degli uffici.
Ma quando scatta l’obbligo di Green pass per il mondo del lavoro? L’obbligo di ingresso in ufficio con il Green pass scatta dal 15 ottobre per tutti i dipendenti pubblici. Vale anche per chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato, per accedere al posto di lavoro è necessario possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde.
Il Green pass diventa obbligatorio anche per chi svolge, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nella Pubblica amministrazione o da privati, anche con contratti esterni.
Sono previste sanzioni pecuniarie tra i 600 e 1.500 euro per i lavoratori sorpresi all’interno del luogo di lavoro senza Green pass. Restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza.
Per ciascun giorno di assenza ingiustificata non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso, ma non interviene alcuna sospensione. Lo stesso discorso vale per il settore privato. I lavoratori sono considerati assenti ingiustificati senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione della certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine ultimo dello stato di emergenza.
Solo le aziende private con meno di 15 dipendenti possono sospendere il lavoratore senza Green Pass e stipulare un contratto di sostituzione con durata massima di 10 giorni, rinnovabili per una sola volta e mai oltre il citato termine temporale del 31 dicembre. La sospensione, peraltro, dovrà avere la stessa durata del contratto di sostituzione.
Tra le disposizioni inserite nel Decreto appena pubblicato c’è l’applicazione del prezzo calmierato per i tamponi rapidi, 15 euro invece che 22, fino al 31 dicembre 2021. Per i ragazzi dai 12 ai 18 anni il costo è di 8 euro.
Il prezzo inferiore deve essere assicurato non solo dalle farmacie, ma anche da tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle Regioni.
L’intero costo dei tamponi resta a carico dei lavoratori, ma i test saranno gratuiti per le persone esenti dal vaccino che presentino idonea documentazione medica.
Per ogni ulteriore dettaglio è possibile consultare il testo integrale in pdf (qui il link).
(Foto: web).
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