Un’altra proposta di calendario venatorio senza validità scientifica

Il TAR del Veneto ha sospeso, l’11 luglio, le macro-deroghe che il calendario venatorio 2026/27 aveva concesso ai cacciatori vicentini per tordo bottaccio, tordo sassello, cesena e merlo, e a tutto il territorio regionale per l’allodola, autorizzando il prelievo oltre i tre giorni settimanali previsti nei mesi di ottobre e novembre. Il ricorso, promosso da LAC, ENPA, LAV e LIPU con l’assistenza dell’avvocato Claudio Linzola, è l’ultimo di una serie che negli ultimi anni ha colpito ripetutamente la programmazione venatoria regionale.

Ciò che distingue questa vicenda da una consueta schermaglia tra associazioni animaliste e mondo venatorio è l’appuntamento fissato per il 26 novembre, quando l’udienza pubblica affronterà due nodi che la politica regionale ha finora evitato di sciogliere: le munizioni al piombo e la validità scientifica delle affermazioni regionali su cui le deroghe si fondano. È qui che il caso smette di essere cronaca giudiziaria e diventa sintomo.

Le sospensioni cautelari dei calendari venatori veneti si ripetono con una regolarità che dovrebbe interrogare non solo i cacciatori ma chiunque si occupi di gestione faunistica: quando un atto amministrativo viene impugnato e sospeso quasi ogni stagione, il problema non è la sequenza dei ricorsi ma la solidità di ciò che li genera. Una macro-deroga che autorizza il prelievo oltre i limiti ordinari richiede, per reggere in sede di giudizio, una base scientifica verificabile: censimenti condotti con metodo, stime di popolazione aggiornate, un parere tecnico che non si limiti a confermare la richiesta politica. Quando questa base manca o è debole, il TAR non fa altro che il proprio lavoro: verifica se l’atto amministrativo dichiara una verità scientifica che non possiede.

La domanda che il TAR pone, in fondo, è una domanda di sostenibilità nel senso più letterale del termine: quanto prelievo un popolamento può sostenere senza declinare. Non è un giudizio di valore ma un calcolo, lo stesso che nel 1713 permise a von Carlowitz di stabilire quanto legname si potesse tagliare da un bosco sassone senza esaurirlo. Applicato all’avifauna migratrice, il principio impone che le quote di prelievo restino entro la capacità della popolazione di rigenerarsi: un limite che si calcola con i censimenti, non con le pressioni delle categorie venatorie. Una macro-deroga che spinge il prelievo oltre i tre giorni settimanali previsti non è quindi solo un atto amministrativo fragile: è una scommessa sulla sostenibilità di popolazioni già in declino, scommessa che nessuno ha calcolato con rigore prima di autorizzarla.

È il deficit che attraversa da anni la legge 157/92 e che il DDL 1552 in discussione al Parlamento non risolve: la confusione tra attività venatoria, gestione faunistica e monitoraggio, tre pratiche che richiedono competenze e responsabilità diverse ma che nella prassi regionale vengono trattate come sinonimi intercambiabili. Il parere di ISPRA, quando esiste, resta consultivo: la Regione può discostarsene senza dover rendere conto della propria scelta con altrettanto rigore tecnico. Il risultato è un calendario costruito sulla pressione delle categorie venatorie più che sulla consistenza reale delle popolazioni di allodole, tordi e merli, specie che le direttive europee classificano come in declino su gran parte dell’areale continentale.

Nel frattempo, alla Camera, la proposta di legge n. 2984 (ribattezzata “sparatutto” dai suoi oppositori) prova a spostare ulteriormente l’equilibrio a favore del prelievo, ampliando le possibilità di deroga proprio mentre i tribunali amministrativi accumulano pronunce nella direzione opposta. È una contraddizione che il Paese non può permettersi di ignorare: da un lato la magistratura chiede basi scientifiche solide per ogni deroga, dall’altro il legislatore nazionale lavora per renderle meno necessarie.

(Autore: Paola Peresin)
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