Veneto, chiarimenti sull’ordinanza di Zaia: cibo d’asporto da non consumare in loco, necessaria la prenotazione

L’ordinanza “a sorpresa”, presentata dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nel punto stampa di ieri, venerdì 24 aprile 2020, ha creato non poche difficoltà interpretative per le quali sono arrivati alcuni chiarimenti.

Per prima cosa, è confermata la chiusura al pubblico dei supermercati per la vendita di generi alimentari nei giorni festivi, al fine di evitare le aggregazioni di persone registrante soprattutto in tali giornate.

Con l’ordinanza numero 42, invece, si sono previste alcune novità, soprattutto allo scopo di mettere a disposizione dei lavoratori, che stanno riprendendo l’attività lavorativa, un’offerta ulteriore per la consumazione di colazioni e pasti a fronte della perdurante chiusura di ristoranti e bar con consumazione in loco.

Nel rispetto delle esigenze di tutela della salute, in una situazione di oggettivo miglioramento dei dati di diffusione del contagio, pur rimanendo ferma la necessità di presidiare rigorosamente le fonti dello stesso, si è infatti consentito l’asporto di cibo con conseguente accesso, ordinato e rispettoso del distanziamento e delle misure di protezione, nell’esercizio commerciale, affiancando tale servizio a quello della consegna a domicilio non più in grado di assicurare un’idonea coperture delle esigenze.

Proprio per consentire l’ordinato e controllato accesso all’esercizio e la limitazione della permanenza sul posto, è previsto che l’asporto debba essere preceduto da prenotazione online o telefonica, sistema particolarmente agile e praticato già prima dell’emergenza, sempre con la regola dell’accesso di una sola persona.

Vista la permanenza delle limitazioni nello spostamento delle persone disposte dall’ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quanto detto deve intendersi limitato al territorio comunale, anche considerata la sussistenza di una sufficiente offerta da parte degli esercizi interessati.

L’asporto, quindi, è ammesso solo ove sia possibile e concretamente effettuata la prenotazione online o telefonica, non essendo ammesso il puro, semplice e casuale accesso ai locali di esercizio dell’erogazione del cibo.

Ciò vale, evidentemente, per una pietanza suscettibile di confezionamento e preparazione mediante appositi supporti di consegna al cliente, e non per prodotti di fruizione immediata e sul posto.

L’asporto è quindi possibile solo per i prodotti e per le consegne precedute da ordinazioni online e telefonica.

Ai fini dei controlli, la prenotazione deve essere adeguatamente documentata dall’esercente e/o dall’utente.

Quanto agli orari e giorni di apertura, l’ordinanza non fissa limitazioni per i giorni festivi e quindi opera anche per la giornata festiva del 25 aprile e di domenica 26 aprile, oltreché per le successive giornate festive fino alla durata di validità dell’ordinanza.

Come stabilito nell’ordinanza, infine, è vietata la consumazione in loco e anche nelle vicinanze, soprattutto se con creazione di aggregazioni, essendo pur sempre valide le limitazioni degli spostamenti.

(Fonte: Andrea Berton © Qdpnews.it).
(Foto: Qdpnews.it © riproduzione riservata).
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