Welfare aziendale: le novità fiscali nella circolare AE n. 4/2025

L’Agenzia delle Entrate chiarisce le nuove regole fiscali sul welfare aziendale: esenzioni per affitti e utenze, fringe benefit potenziati e criteri per i rimborsi. Le istruzioni contenute nella circolare rafforzano l’operatività delle misure, ma ne impongono una gestione rigorosa e documentata.

Con la circolare n. 4/E del 16.05.2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce un’ampia lettura interpretativa delle misure fiscali in materia di welfare aziendale, contenute nella Legge di Bilancio 2025. Il documento, oltre a chiarire i presupposti applicativi, rafforza il ruolo del welfare come strumento di politica retributiva integrativa e leva di fidelizzazione del personale.

Rimborso affitti e spese per mobilità lavorativa

Una delle novità più rilevanti è la misura di sostegno destinata ai neoassunti a tempo indeterminato. I cc. da 386 a 389 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2025 prevedono l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente, fino a un massimo di 5.000 euro annui per 2 anni, delle somme erogate o rimborsate per il pagamento di canoni di locazione e spese di manutenzione relative a immobili presi in locazione.

La circolare chiarisce che il beneficio si applica solo se:

– il lavoratore ha trasferito la residenza nel Comune della sede di lavoro;

– tale Comune dista oltre 100 km da quello di precedente residenza;

– il reddito da lavoro dipendente percepito nell’anno precedente l’assunzione non supera 35.000 euro.

È richiesta l’autocertificazione del lavoratore sulla residenza pregressa, e la documentazione deve essere conservata dal datore. La norma esclude la cumulabilità con altre agevolazioni fiscali per le medesime spese.

Fringe benefit potenziati per il triennio 2025-2027

I cc. 390 e 391 introducono un regime speciale di fringe benefit potenziati: non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente, entro il limite annuo di 1.000 euro (elevato a 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico), i seguenti elementi:

– beni e servizi ceduti dal datore di lavoro;

– rimborsi o erogazioni per utenze domestiche, affitto della prima casa e interessi sul mutuo.

La circolare specifica che il superamento del limite annuo fa perdere l’intera esenzione, con conseguente imposizione sull’intero importo. Per accedere al limite maggiorato è necessaria una dichiarazione del lavoratore con indicazione del codice fiscale dei figli.

Familiari e condizioni soggettive: chiarimenti applicativi

Viene confermato che le misure di welfare sono valide solo se rivolte a soggetti espressamente previsti dall’art. 12 del Tuir, così come riformulato dalla Legge di Bilancio 2025: coniugi non separati, figli, anche del coniuge deceduto se conviventi, e ascendenti conviventi. La circolare ribadisce che le prestazioni destinate a soggetti diversi da questi concorrono interamente a formare il reddito.

A tal proposito, giova ricordare che il limite per l’applicazione della detrazione per figli a carico, posto nella misura di 30 anni d’età, non trova applicazione nel riconoscimento delle misure di welfare che – in funzione dell’art. 12 Tuir – sono rapportate meramente ad un limite di reddito.

Importante anche il richiamo all’obbligo di documentazione: il datore di lavoro deve acquisire autodichiarazioni e prove di spesa, mantenendole per eventuali controlli. Inoltre, è consentita la cumulabilità tra i due regimi agevolativi (affitti e fringe benefit), purché distintamente documentati e separatamente rendicontati.

(Autore: Barbara Garbelli – Sistema Ratio)
(Foto: archivio Qdpnews.it)
(Foto di proprietà di Dplay Srl)
#Qdpnews.it riproduzione riservata

Related Posts