Assegno di mantenimento per i figli: pagamento dal datore di lavoro

L’assegno di mantenimento per i figli è un contributo mensile dovuto da un genitore in caso di separazione o divorzio. Se non viene versato, il coniuge può attivare una procedura rapida: il datore di lavoro trattiene l’importo dallo stipendio.

L’assegno di mantenimento per i figli, noto anche come contributo al mantenimento, è una prestazione economica periodica, solitamente mensile, che uno dei genitori è tenuto a versare all’altro genitore o direttamente al figlio, in caso di separazione, divorzio o cessazione della convivenza. Tale obbligo sussiste indipendentemente dallo stato civile dei genitori e riguarda sia i figli nati all’interno del matrimonio sia quelli nati fuori dal matrimonio.

Cosa succede quando il coniuge non versa alla moglie l’assegno di mantenimento per i figli? La riforma Cartabia ha velocizzato la modalità con la quale è possibile richiedere il pagamento dell’assegno per i figli nei casi di divorzio/separazione; non è più necessario quindi recarsi di fronte al Giudice per ottenere il pagamento. La procedura è ora più snella.

Infatti, quando il coniuge non rispetta i pagamenti riceve una diffida tramite e-mail PEC o raccomandata a titolo di sollecito di pagamento. Se entro 30 giorni dal ricevimento della diffida non adempie, ci si può rivolgere al datore di lavoro per ottenere il pagamento mensile dell’assegno.

Il datore di lavoro si vede recapitare una richiesta di pagamento diretto dell’assegno al terzo ex art. 473-bis 37 c.p.c., semplicemente redatta dal legale del coniuge unitamente alla copia del provvedimento del Giudice: una copia viene inviata anche al coniuge obbligato. Nella richiesta è indicato l’importo che il coniuge non ha versato, l’Iban del beneficiario e l’invito a versare mensilmente una determinata somma.

Una volta ricevuta l’istanza il datore di lavoro è tenuto a trattenere l’importo dell’assegno dalla retribuzione spettante al proprio dipendente e corrisponderlo direttamente al beneficiario. Nel caso in cui il datore di lavoro non provveda, senza motivazione, al pagamento ordinatogli, diventerà lui stesso il debitore e sarà possibile intraprendere una procedura esecutiva nei suoi confronti.

L’importo dell’assegno di mantenimento è determinato in base al reddito e alla disponibilità economica dei genitori e al tempo in cui i figli passano con loro.

L’importo dell’assegno è raramente inferiore a 200-250 euro, a 350-500 euro per redditi medi di circa 1.500 euro netti mensili e, nel caso di più figli, a 400-700 euro; gli importi predetti si riferiscono a ciascun figlio.

Sotto l’aspetto fiscale è bene ricordare che l’assegno di mantenimento dei figli, a differenza di quello versato per il coniuge, è fiscalmente irrilevante; ovvero non rientrano nella base imponibile del genitore che lo percepisce e non è deducibile per il genitore che lo eroga.

(Autore: Silvia Genta – Sistema Ratio)
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