Congedo parentale: pianificazione più semplice con i contatori Inps

Al via il servizio “Consulta contatori congedo parentale” dell’Inps: informa i lavoratori genitori sui periodi di congedo parentale residui e disponibili. Più facile pianificare la fruizione nel rispetto dei limiti individuali e di coppia.

Monitorare i periodi di congedo richiesti e accolti dall’Inps al fine di pianificarne in modo consapevole la fruizione, nel rispetto dei limiti individuali e di coppia previsti dal legislatore. È la finalità del nuovo servizio “Consulta contatori congedo parentale” rilasciato dall’Istituto previdenziale e disponibile, a uso dei lavoratori e dei contact center Inps, all’interno del servizio online “Domande di maternità e paternità”.

Lo scopo dichiarato è agevolare i genitori nel computo dei periodi di congedo parentale per i quali è stata presentata domanda di indennità all’Inps. Il meccanismo di funzionamento è illustrato con il messaggio 30.06.2025, n. 2078. Il nuovo servizio “Consulta contatori congedo parentale” consente alle madri e ai padri lavoratori genitori di figli che non abbiano compiuto 12 anni o di minori adottati/affidati per i quali non siano trascorsi più di 12 anni dall’ingresso in famiglia (o che non abbiano compiuto la maggiore età) di consultare il totale dei periodi di congedo parentale richiesti e il totale di quelli accolti, con indennità e senza indennità. Per questi ultimi, il totale del contatore, avverte l’Inps, non considera i periodi di congedo parentale “in lavorazione”, ma solo i periodi “accolti”.

In relazione poi ai periodi di congedo parentale indennizzati, con il nuovo servizio i lavoratori genitori possono pianificare il godimento dei periodi di congedo indennizzabili (3 mesi) fruibili in modalità ripartita.

La visualizzazione dei periodi di congedo richiesti, spiega l’Istituto, è disponibile in termini di mesi, giorni ed eventualmente di ore. Con la funzione “Dettaglio periodi” è possibile accedere all’elenco dei periodi richiesti, suddivisi tra periodi definiti (accolti o respinti) e periodi in lavorazione.

Diversamente, la procedura non mostra alcun risultato una volta superati i primi 12 anni di vita del bambino (o, in caso di minori adottati/affidati, qualora siano trascorsi più di 12 anni dall’ingresso in famiglia o gli stessi abbiano compiuto la maggiore età). In tal caso, spiega l’Inps, viene meno infatti il diritto del lavoratore padre o della lavoratrice madre al congedo parentale.

I periodi di congedo ancora spettanti sono conteggiati in base ai limiti individuali e di coppia previsti dall’art. 32 del D.Lgs. 26.03.2001, n. 151. Il periodo complessivo, tra i 2 genitori, non deve essere superiore a 10 mesi, elevabili a 11 (limite di coppia) se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno 3 mesi. Tale limite di coppia, ricorda l’Istituto previdenziale, è minore rispetto alla somma dei limiti individuali fissati per la madre e per il padre (12/13 mesi, considerando i 6 mesi per la madre e i 6/7 mesi per il padre).

Conseguentemente se uno dei due genitori raggiunge il limite individuale, l’altro non potrà raggiungere il proprio.

L’Inps riporta i seguenti esempi.

Esempio 1 – Padre che fruisce di 7 mesi di congedo parentale: la madre può fruire solo di 4 mesi, nel rispetto del limite di coppia di 11 mesi.

Esempio 2 – Madre che fruisce di 6 mesi: il padre potrà fruire solo di 5 mesi di congedo. Si ricorda che al genitore solo (padre o madre) il congedo spetta per un periodo continuativo o frazionato di massimo 11 mesi.

In conclusione, sarà di grande utilità ricorrere al nuovo servizio “Consulta contatori congedo parentale” per conoscere il totale dei periodi di congedo parentali residui (accolti con o senza indennità), evitando così di superare i limiti di legge.

(Autore: Gianluca Pillera – Sistema Ratio)
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