Con una storica sentenza pronunciata lo scorso 22.05.2025, precisamente la n. 68/2025, la Corte Costituzionale ha impresso una chiara direzione sul tema del riconoscimento dei diritti delle coppie omogenitoriali e dei minori nati da procreazione medicalmente assistita (PMA).
Focalizzandosi, infatti, sul principio del “miglior interesse del minore” la Consulta ha stabilito che in caso di nascita da PMA praticata all’estero, il bambino ha diritto di essere riconosciuto come figlio di entrambe le donne che hanno partecipato al progetto genitoriale. Pertanto, anche la cd. “madre intenzionale”, vale a dire colei che non ha partorito ma ha condiviso con la partner la scelta di avere un figlio, potrà essere considerata genitore sin dalla nascita.
Precedentemente, in Italia, solo la madre biologica veniva legalmente riconosciuta, costringendo la madre intenzionale ad intraprendere lunghe e complesse procedure di adozione per veder riconosciuto il proprio ruolo genitoriale.
Nel dichiarare l’incostituzionalità dell’art. 8 L. 40/2004 nella parte in cui non consentiva questo riconoscimento, la Corte ha ravvisato la violazione di ben 3 articoli della nostra Carta:
– l’art. 2 che protegge l’identità personale del minore. Il bambino ha, cioè, diritto ad uno status giuridico stabile e definito, che rifletta la sua realtà sociale ed affettiva, elemento essenziale per la sua crescita e la costruzione della sua personalità;
– l’art. 3 che garantisce il principio di uguaglianza. La normativa precedente, infatti, creava un’intollerabile discriminazione tra i figli nati da coppie eterosessuali (dove è ammesso il riconoscimento di un genitore non biologico) e quelli nati da coppie dello stesso sesso;
– l’art. 30 che assicura ai figli il diritto di avere 2 genitori responsabili della loro crescita.
È quest’ultimo un punto molto rilevante poiché la sentenza attribuisce importanza al consenso prestato dalla madre intenzionale al momento della PMA e non al legame biologico. In buona sostanza, se 2 persone decidono insieme di mettere al mondo un figlio, entrambe devono farsi carico della responsabilità genitoriale e non si può permettere che, una volta nato il bambino, chi ha partecipato a questa scelta, possa tirarsi indietro, lasciando l’altro genitore e, soprattutto il minore, senza tutele.
I riflessi pratici della sentenza n. 68/2025 sono significativi ed immediati:
1. I bambini nati da PMA all’estero possono essere registrati direttamente all’anagrafe come figli di entrambe le madri, evitando così le sopra menzionate procedure adottive;
2. il minore acquisisce diritti successori ed assistenziali nei confronti di ambedue le figure genitoriali;
3. viene scongiurata la situazione paradossale per cui figli della stessa coppia possano avere trattamenti giuridici differenti.
È importante precisare che la decisione in questione riguarda solo i casi in cui la PMA è stata fatta all’estero, secondo le regole legittime di quel Paese. Non modifica in nessun modo le condizioni di accesso alla PMA in Italia, che restano riservate alle coppie eterosessuali, tantomeno entra nel merito della delicatissima materia della maternità surrogata che rimane rigorosamente vietata.
Tuttavia, malgrado questi limiti, essa rappresenta un punto di svolta nel diritto di famiglia italiano, fungendo da monito per il legislatore affinché vengano colmate le lacune normative esistenti e far sì che il nostro ordinamento si avvicini sempre più ai principi sanciti in materia dalla Corte europea dei Diritti dell’Uomo.
(Autore: Giovanni Pugliese – Sistema Ratio)
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