Isopensione: requisiti e limiti dello scivolo verso la pensione

Lo strumento dell’isopensione consente alle imprese private con eccedenze di personale di accompagnare i dipendenti alla pensione ordinaria, sostenendone per un massimo di 7 anni il trattamento economico e i contributi previdenziali.

L’isopensione è una misura di accompagnamento alla pensione introdotta dall’art. 4, cc. 1-7-ter L. 92/2012.

Originariamente prevista per un massimo di 4 anni, la durata dell’isopensione è stata estesa fino a 7 anni dall’art. 1, c. 160 L. 205/2017 (per il triennio 2018-2020) e stabilizzata poi con tale estensione fino al 2026 dall’art. 9, c. 5-bis D.L. 198/2022. Possono dunque accedervi i lavoratori cui non manchino più di 7 anni al conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata ordinaria (art. 24, cc. 6 e 10 D.L. 201/2011), con riferimento alla normativa vigente al momento della cessazione.

Destinatari e condizioni di accesso – I lavoratori devono risultare in esubero e coinvolti in un accordo tra azienda e sindacati maggiormente rappresentativi. L’azienda, per attivare lo scivolo, deve: operare nel settore privato; avere impiegato mediamente più di 15 dipendenti nei 6 mesi precedenti la sottoscrizione dell’accordo sindacale (escludendo gli apprendisti, ma includendo i dirigenti); concludere un accordo con le organizzazioni sindacali rappresentative; garantire economicamente il trattamento tramite fideiussione bancaria o pagamento anticipato in unica soluzione.

Procedura operativa – L’iter si articola in più fasi: accordo sindacale per l’esodo volontario o per licenziamento collettivo ai sensi della L. 223/1991; domanda telematica all’Inps con modello SC 77, allegando accordo, programma di esodo e lista dei lavoratori; validazione Inps entro 3 giorni, con assegnazione di codice identificativo e PIN per la procedura; programmazione annuale dell’esodo e comunicazione dei costi, con richiesta dell’ammontare da garantire; presentazione fideiussione o versamento anticipato e apertura posizione contributiva (codice autorizzazione “6E”); domande individuali di accesso all’isopensione con modello AP97, anche in modalità telematica (messaggio Inps n. 3035/2020).

L’indennità decorre dal mese successivo alla cessazione del rapporto. La legge non vieta lo svolgimento di altra attività lavorativa, nel frattempo, senza sospensione dell’assegno.

Trattamento economico e contributivo – L’indennità mensile corrisponde all’importo della pensione che spetterebbe al lavoratore al momento dell’esodo, calcolata senza tener conto dei contributi correlati che il datore si impegna a versare. Tali contributi sono comunque obbligatori e validi a tutti gli effetti per il diritto e la misura della pensione (messaggio Inps n. 4771/2020). Ai fini del calcolo dei contributi erogati nel periodo di scivolo, si utilizza la retribuzione imponibile previdenziale degli ultimi 48 mesi prima dell’esodo, comprese mensilità aggiuntive e voci accessorie, divisa per le settimane contributive e moltiplicata per 4,33 (messaggio Inps n. 1360/2017). Le eventuali retribuzioni post-esodo (es. premi) vanno imputate per competenza all’ultimo mese lavorato (messaggio Inps n. 2326/2020). Durante la finestra di 3 mesi per la pensione anticipata ex art. 24, c. 10 D.L. 201/2011, non è dovuta la contribuzione figurativa.

Trattamento fiscale e altre caratteristiche – L’indennità è soggetta a tassazione ordinaria come reddito da lavoro dipendente. Non è prevista perequazione, né assegni familiari. Non è reversibile ai superstiti, ma al decesso subentra la pensione indiretta, ossia il trattamento spettante ai familiari del lavoratore non ancora pensionato. Non sono consentite trattenute per riscatti o ricongiunzioni in corso, che vanno eventualmente saldati prima dell’esodo.

Incompatibilità con “Opzione donna” o “Quota 103” – L’isopensione non è attivabile per accompagnare i lavoratori a forme di pensione anticipata flessibile, come “Quota 103” (art. 14.1 D.L. 4/2019) o “Opzione donna” (art. 16 D.L. 4/2019). Lo scivolo, infatti, è connesso alla pensione anticipata e a quella di vecchiaia Fornero, ex art. 24 D.L. 201/2011.

(Autore: Noemi Secci – Sistema Ratio)
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