Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, rispondendo a una questione in merito alla violazione dell’obbligo di assicurazione per i rischi catastrofali, ha precisato che l’obbligo di copertura dovrà essere assolto (e documentato) non solo in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, ma anche “in occasione” della loro erogazione (quindi la polizza dovrà esser valida durante tutto il periodo in cui l’incentivo sarà somministrato, se scaglionato nel tempo).
Coerentemente con le tempistiche indicate dal D.L. 39/2025 (quanto ai diversi momenti di decorrenza dell’obbligo assicurativo), le previsioni del decreto si applicheranno alle sole domande di agevolazioni presentate: a) dal 2.10.2025 per le imprese di medie dimensioni; b) dal 1.01.2026 per le imprese di micro e piccola dimensione; c) per le grandi imprese, invece, il termine del 30.06 indicato nel decreto pare in concreto superato dal fatto che, in ogni caso, le sanzioni riguarderanno solo le domande presentate “successivamente alla pubblicazione del presente decreto” (25.07.2025).
Pertanto, le domande presentate prima di tali date non saranno assoggettate alle previsioni del decreto, anche ove l’erogazione dell’incentivo fosse dilazionata nel tempo.
(Autore: Sistema Ratio)
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