La responsabilità del conducente in caso di investimento di un pedone è presunta al 100%. Il conducente deve dimostrare l’impossibilità di avvistare il pedone o di prevederne i movimenti e che la condotta del pedone non fosse prevedibile.
Nel caso in esame il pedone è rimasto vittima di un incidente, allorché, nel rincasare dopo aver parcheggiato l’automobile lungo il marciapiede frontistante la propria abitazione, mentre si accingeva ad attraversare la strada, in prossimità delle strisce pedonali, veniva travolto dall’auto di proprietà e condotta da Fe.Tr. assicurata per la “RCA”.
I Carabinieri intervenuti “in loco” accertavano che il conducente del veicolo investitore risultava positivo al c.d. “alcoltest”, registrando la presenza di un tasso alcolemico triplo rispetto al consentito. Radicato, pertanto, il giudizio risarcitorio da Pa. nello stesso si costituivano Fe.Tr. e la sua compagnia assicuratrice, resistendo all’avversaria domanda, anche contestando la dinamica del sinistro. Entrambi, infatti, attribuivano la causa, per intero, alla condotta repentina e imprevedibile dello stesso investito, giacché il medesimo, diversamente da quanto sostenuto nel proprio atto di citazione, non sarebbe stato attinto dall’auto nell’accingersi all’attraversamento, ma solo dopo averlo completato (sotto il controllo di Fe.Tr), salvo improvvisamente tornare indietro, così finendo per essere investito.
Su questo caso, si è espressa la Cassazione civile sez.III, con sentenza del 23.07.2025, n.20792, secondo cui, ai sensi dell’art. 191 del Codice della strada (norma in forza della quale “i conducenti devono dare precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità”), oltre che del c. 2 dell’art. 141 del medesimo codice (in base al quale il conducente “deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”), il conducente del veicolo investitore avrebbe dovuto progressivamente rallentare l’alta velocità, sino ad arrestarsi, in presenza di una situazione di parziale “occultamento” dell’intero spazio interessato dall’attraversamento del pedone senza “confidare” nel completamento di quella operazione.
Pertanto, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all’art. 2054, c. l, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente, dovendo, però, l’investitore, per vincere tale presunzione, dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l’anomalia della condotta del soggetto investito, visto che occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta.
Ciò si verifica quando il pedone appare all’improvviso sulla traiettoria del veicolo, purché il conducente dello stesso proceda regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza.
(Autore: Luigi Aloisio – Sistema Ratio)
(Foto: archivio Qdpnews.it)
(Foto di proprietà di Dplay Srl)
#Qdpnews.it riproduzione riservata