Permessi prenatali: a chi spettano e come vengono gestiti

Le lavoratrici in stato di gravidanza hanno la necessità di sottoporsi a controlli prenatali. Questi consistono in una serie di esami e test eseguiti durante la gravidanza per monitorare lo sviluppo dell’embrione e del feto, nonché per identificare eventuali anomalie o problemi di salute. Si tratta, per esempio, di test non invasivi di screening (ecografie e esami del sangue materno per stimare il rischio di anomalie cromosomiche come la sindrome di Down e altre trisomie), ecografie (finalizzate per verificare l’impianto dell’embrione, definire l’epoca del concepimento, e valutare l’anatomia del feto), test invasivi diagnostici (come la villocentesi e l’amniocentesi), test genetici e approfondimenti (utilizzati per rilevare specifiche malattie genetiche o difetti congeniti).

In sintesi, i controlli prenatali servono a garantire la salute della madre e del bambino attraverso monitoraggio regolare, individuazione precoce di possibili patologie e diagnosi di eventuali anomalie, con un percorso che va dai test più semplici e sicuri a quelli più invasivi se necessari.

Per chi deve gestire il personale dipendente di un’azienda si pone l’esigenza di amministrare correttamente e propriamente le richieste di permesso da parte delle lavoratrici in stato di gravidanza finalizzate all’esecuzione di controlli prenatali. Al riguardo, la legge italiana prevede che le lavoratrici in stato di gravidanza abbiano diritto a permessi retribuiti per sottoporsi a esami prenatali, accertamenti clinici e visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere effettuati durante l’orario di lavoro. Questo diritto è sancito dall’art. 14 D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico sulla Maternità) e si applica a tutte le lavoratrici subordinate, sia nel settore pubblico sia privato.

Per poter assentarsi al fine di eseguire controlli prenatali la lavoratrice deve presentare al datore di lavoro una richiesta specifica e successivamente fornire la documentazione che attesti data e orario degli esami. I permessi sono retribuiti e rappresentano un diritto per le lavoratrici. I permessi per controlli prenatali sono pertanto previsti e regolamentati da una fonte normativa “statale” e riguardano tutte le lavoratrici, indipendentemente dal contratto collettivo applicato.

Non si può escludere che la stessa contrattazione collettiva disciplini l’istituto in analisi; nell’attuare ciò, la stessa fonte contrattuale non può comunque disciplinare lo stesso istituto in peius; eventualmente potrà disporre in modo migliorativo, anche se già la fonte legale ne prevede sia il trattamento economico sia l’assenza di limiti.

La disciplina da parte della contrattazione collettiva prevede, a volte, la regolamentazione di una serie di permessi, che in alcuni casi potrebbero “confondersi” con quelli previsti a fronte dei controlli prenatali.

Nel comparto pubblico, per esempio, l’Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni), precisa che, rispetto ai permessi disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro delle Funzioni Locali, i permessi retribuiti per accertamenti prenatali, previsti dall’art. 14 del D.Lgs. 151/2001, rappresentano una autonoma e specifica forma di tutela che il legislatore ha inteso apprestare per le lavoratrici madri. Pertanto, questi ultimi, proprio perché regolati direttamente dalla legge per la loro peculiare finalità, non possono in alcun modo essere ricondotti all’interno delle previsioni contrattuali, che concernono la diversa fattispecie dei permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici.

La stessa considerazione è ben valida anche per il comparto privato della contrattazione collettiva.

L’art. 20 del Ccnl autotrasporto merci e logistica prevede, al riguardo, dei permessi che l’azienda dovrà concedere fino al limite di 20 ore all’anno con la facoltà di non corrispondere la retribuzione e senza scomputo dall’annuale periodo di ferie. Delle suddette ore 10 verranno retribuite in caso di esami clinici, visite ed interventi specialistici; fattispecie di assenza, evidentemente, all’interno delle quali, non si potranno far rientrare i controlli prenatali.

(Autore: Cristian Callegaro – Sistema Ratio)
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