Il D.D.L. Bilancio introduce la pace fiscale 2026: chi e come accedere, quali debiti possono essere sanati e quali sono i benefici.
L’art. 23 del D.D.L. Bilancio 2026, approvato dal Consiglio dei ministri in data 17.11.2025, introduce la quinta edizione del regime di definizione agevolata denominato rottamazione-quinquies, disciplinando la composizione di debiti tributari e previdenziali con carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2023. Questa nuova versione presenta caratteristiche simili alla precedente “quater”, ma anche differenze.
Rientra nella platea chiunque abbia presentato la dichiarazione ma risulti destinatario di accertamenti per omesso versamento da controlli formali, avvisi bonari o accertamenti su contributi Inps. Rientrano anche tutti i carichi relativi alle violazioni derivanti dal codice della strada. La norma ricomprende altresì i decaduti dalle precedenti rottamazioni. Rimangono esclusi coloro destinatari di accertamenti per assenza di dichiarazione.
Non potrà aderire chi al 30.09.2026 risulta in regola con la rottamazione quater, mentre possono rientrare nel quinquies le altre cartelle che non sono state inserite nella rottamazione precedente. Alla stessa maniera possono rientrare i carichi con una rateazione ordinaria in corso. Come per le precedenti edizioni, rimangono dovuti il capitale, gli interessi ordinari e le spese amministrative. Sono azzerate le sanzioni amministrative, gli interessi di mora e le somme aggiuntive.
L’adesione deve essere manifestata esclusivamente per via telematica entro il 30.04.2026. Viene previsto un massimo di 54 rate bimestrali, con la rata minima fissata a 100 euro. Il pagamento unico (o della prima rata) è dovuto entro il 31.07.2026. Nel caso in cui il contribuente scelga di dilazionare il pagamento mediante il piano rateale, maturano interessi al tasso del 4% annuo a decorrere dal 1.08.2026. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione provvederà a rendere disponibili ai potenziali beneficiari, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, tutti i dati necessari a identificare i carichi che risultano affidabili.
Una peculiarità significativa della disciplina riguarda il trattamento dei contenziosi in corso. Nella dichiarazione di adesione il contribuente deve indicare la presenza di eventuali giudizi pendenti aventi per oggetto i carichi che ricadono nell’ambito di applicazione della definizione. Oltre a ciò, il medesimo contribuente assumerà formalmente l’impegno di rinunciare ai giudizi medesimi. Il giudice provvederà a sospendere tali giudizi successivamente alla presentazione della dichiarazione, e l’estinzione si perfezionerà efficacemente al versamento della prima rata.
L’estinzione del giudizio determina inoltre l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati durante il processo che non siano ancora passati in giudicato.
Chi aderisce usufruisce di benefici procedurali di notevole rilevanza. Innanzitutto, si realizza una sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativamente ai carichi in questione. In secondo luogo, si sospendono gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti piani di dilazione fino alla scadenza della prima o unica rata.
Non possono inoltre essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, salvo quelli già perfezionati alla data di presentazione della dichiarazione. Le procedure esecutive non possono essere avviate nuovamente, e quelle precedentemente intraprese rimangono sospese, con la sola eccezione dei casi in cui sia stato già tenuto il primo incanto con esito positivo.
Entro il 30.06.2026, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà a coloro che hanno presentato la dichiarazione di adesione l’importo totale delle somme dovute ai fini della definizione e l’ammontare di ciascuna singola rata. La definizione decade producendo effetti se il contribuente non provvede al versamento della rata scelta oppure risulta insufficiente. Specificatamente, la definizione non produce alcun effetto in caso di mancato versamento della rata unica, ovvero al mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive di quelle nelle quali è stato dilazionato il pagamento, oppure ancora al mancato versamento della rata finale.
(Autore: Sabatino Pizzano – Sistema Ratio)
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