L’Agenzia delle Entrate (interpello 15.09.2025, n. 243) chiarisce sulle detrazioni per figli a carico: indipendentemente dall’età permane il diritto alla fruizione di detrazioni e deduzioni per oneri e spese sostenuti per figli fiscalmente a carico, purchè ci sia il requisito reddituale.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello 15.09.2025, n. 243, chiarisce l’ambito delle detrazioni per figli fiscalmente a carico dopo le modifiche della legge di Bilancio 2025.
La questione posta dall’istante è se il compimento del 30° anno di età del figlio comporti automaticamente la perdita del requisito di familiare fiscalmente a carico, indipendentemente dalla percezione o meno di un determinato reddito complessivo, e se lo status in questione potrà essere ancora ritenuto valido al fine di richiedere le detrazioni e deduzioni per oneri e spese sostenute nell’interesse del figlio, in sede di dichiarazione dei redditi.
In particolare, è distinta la nozione di “figlio per il quale spettano le detrazioni ex art. 12 Tuir” da quella di “figlio fiscalmente a carico”. Anche quando non spetta più la detrazione per figlio a carico per ragioni anagrafiche (per effetto del compimento del 30° anno di età), resta comunque il diritto a detrazioni e deduzioni per oneri e spese sostenuti nell’interesse del figlio, a condizione che permanga il requisito reddituale previsto dall’art. 12, c. 2 del Tuir, pari a 2.840,51 euro, elevato a 4.000 euro per i figli fino a 24 anni.
La L. 30.12.2024, n. 207 ha fissato la detrazione massima in 950 euro a figlio e l’ha limitata ai figli di età pari o superiore ai 21 e inferiore ai 30 anni, salvo il caso dei figli con disabilità per i quali la detrazione continua a spettare anche dai 30 anni in su. Per effetto della novella, la detrazione opera dal mese del compimento dei 21 anni fino al mese antecedente il compimento dei 30 anni.
L’Agenzia richiama l’art. 12, c. 4-ter del Tuir che, ai fini delle disposizioni fiscali collegate, equipara i figli per i quali non spetta la detrazione a quelli per i quali spetta, consentendo così di continuare a fruire delle detrazioni e deduzioni per oneri e spese a favore dei figli fiscalmente a carico, inclusi i figli ultratrentenni senza disabilità se rientrano nelle soglie di reddito.
Sul piano operativo il sostituto d’imposta deve indicare nella Certificazione Unica i dati dei familiari fiscalmente a carico del sostituito anche quando, in concreto, non spettano le detrazioni per carichi di famiglia o non vi siano oneri detraibili o deducibili sostenuti nel loro interesse. In sintesi, la perdita della detrazione ex art. 12 per superamento dei 30 anni non comporta automaticamente la perdita dello status di familiare fiscalmente a carico; ciò che rileva è il rispetto del limite di reddito, che mantiene in capo al genitore la possibilità di detrarre o dedurre le spese sostenute per il figlio.
(Autore: Alberto Bortoletto – Sistema Ratio)
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