Proseguono gli approfondimenti di Qdpnews.it su Leggi e Codici che regolano il nostro ordinamento, in collaborazione con gli avvocati Gabriele Traina e Alessandro Pierobon. Buona lettura.
Il tema dei controlli difensivi sui lavoratori tramite agenzia investigativa rappresenta una delle questioni più delicate nel bilanciamento tra potere datoriale di controllo e tutela della dignità e riservatezza del lavoratore. La disciplina e la giurisprudenza hanno progressivamente definito limiti e condizioni di legittimità di tali controlli, soprattutto in relazione all’utilizzo delle risultanze a fini disciplinari.
La disciplina di riferimento è rappresentata dagli artt. 2, 3 e 4 della L. n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori). Gli artt. 2 e 3 limitano la possibilità di affidare a soggetti terzi (come guardie giurate o agenzie investigative) la vigilanza sull’attività lavorativa, riservando tale compito al datore di lavoro e alla sua organizzazione gerarchica. L’art. 4 disciplina invece i controlli a distanza, imponendo specifiche garanzie.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che il datore di lavoro può ricorrere ad agenzie investigative solo per accertare atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione contrattuale, ma non per controllare l’ordinario svolgimento della prestazione lavorativa (Cass. Civ., Sez. lav., 11 giugno 2018, n. 15094; Cass. Civ., Sez. lav., 24 agosto 2022, n. 25287; Cass. Civ., Sez. lav., 20 giugno 2024, n. 17004; Cass. Civ., Sez. lav., 11 ottobre 2023, n. 28378; Cass. Civ., Sez. lav., 21 novembre 2024, n. 30079). Il controllo è legittimo anche in presenza di un fondato sospetto di illecito, purché sia rispettato il principio di proporzionalità e siano tutelati la dignità e la riservatezza del lavoratore (Cass. Civ., Sez. lav., 22 settembre 2021, n. 25732; Trib. Roma, Sez. II, ordinanza 14 gennaio 2021).
Sono stati ritenuti leciti i controlli tramite agenzia investigativa finalizzati a verificare condotte penalmente rilevanti, attività fraudolente, appropriazione indebita, utilizzo improprio di permessi ex L. 104/1992, false attestazioni di presenza, o altre condotte che ledano il patrimonio o l’immagine aziendale (Cass. Civ., Sez. lav., 18 febbraio 2019, n. 4670; Cass. Civ., Sez. lav., 1° marzo 2019, n. 6174; Cass. Civ., Sez. lav., 12 ottobre 2015, n. 20440).
La raccolta delle prove deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy (Reg. UE n. 2016/679, D.Lgs. n. 196/2003, D.Lgs. n. 101/2018) e delle regole deontologiche per le investigazioni difensive. L’inosservanza di tali limiti può comportare l’inutilizzabilità delle prove raccolte (Cass. Civ., Sez. lav., 11 novembre 2021, n. 33367; Cass. Civ., Sez. lav., 11 ottobre 2023, n. 28378).
Concludendo:
Il ricorso a controlli difensivi tramite agenzia investigativa è legittimo solo se finalizzato ad accertare atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione lavorativa e in presenza di fondati sospetti. Tali controlli devono rispettare i principi di proporzionalità, necessità e tutela della dignità e riservatezza del lavoratore. L’utilizzo delle risultanze a fini disciplinari è subordinato al rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali e delle regole deontologiche. In caso contrario, le prove raccolte possono essere dichiarate inutilizzabili e il provvedimento disciplinare, come il licenziamento, può essere ritenuto illegittimo.
(Autore: Avvocato Alessandro Pierobon)
(Foto e video: Mihaela Condurache)
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