Bonus tredicesima e quattordicesima per chi ha compiuto 64 anni da agosto 2025: gli importi aggiuntivi sulle pensioni di dicembre.
Con la rata di dicembre 2025 tornano i cosiddetti “bonus natalizi” sulle pensioni, sotto forma di importi aggiuntivi riconosciuti ai pensionati con assegni di ammontare contenuto. I chiarimenti arrivano dall’Inps in occasione dell’elaborazione del pagamento del rateo di fine anno, come illustrato nel messaggio n. 3781/2025, che riepiloga criteri, platea e modalità di attribuzione delle somme.
Nel dettaglio, oltre 400.000 pensionati ricevono a dicembre l'”importo aggiuntivo”, cd. bonus tredicesima sulla pensione, pari a 154,94 euro, previsto dall’art. 70, c. 7 L. 388/2000. Si tratta di una misura strutturale, interamente esente da imposizione fiscale, riconosciuta d’ufficio in via provvisoria sulla base dell’importo della pensione in pagamento e dell’ultimo reddito disponibile negli archivi Inps, purché non anteriore al 2021.
Beneficiari del bonus tredicesima – Il diritto all’importo aggiuntivo, o bonus tredicesima sulla pensione, riguarda i titolari di uno o più trattamenti pensionistici, diretti o indiretti, compresi quelli di invalidità, erogati dall’Inps a favore di lavoratori dipendenti, anche pubblici, e autonomi, nonché i pensionati delle casse professionali privatizzate di cui al D.Lgs. 509/1994.
Restano escluse le prestazioni che non hanno natura pensionistica, come l’isopensione, l’indennità mensile del contratto di espansione, gli assegni straordinari dei fondi di solidarietà, l’indennizzo per cessazione dell’attività commerciale, le prestazioni di invalidità civile, gli assegni e le pensioni sociali e l’Ape sociale. Il beneficio non spetta inoltre sulle pensioni di vecchiaia liquidate in cumulo a formazione progressiva, fino al completamento di tutte le quote.
Condizioni reddituali – L’accesso all’importo aggiuntivo è subordinato al rispetto di 2 distinti requisiti. Da un lato, l’importo complessivo della pensione, comprensivo delle eventuali maggiorazioni sociali, non deve superare il trattamento minimo Inps aumentato dell’importo aggiuntivo. Considerato l’adeguamento definitivo dello 0,8% per il 2025, il trattamento minimo annuo è pari a 7.844,20 euro, che diventano 7.999,14 euro includendo i 154,94 euro.
Qualora la pensione superi il trattamento minimo ma resti al di sotto di tale soglia maggiorata, il bonus tredicesima spetta in misura pari alla differenza. Restano irrilevanti gli effetti della rivalutazione straordinaria degli assegni minimi.
Dall’altro lato, è necessario che il reddito complessivo assoggettabile a Irpef, comprensivo della pensione, non ecceda una volta e mezza il trattamento minimo, pari a 11.766,30 euro annui per il 2025. In presenza di pensionato coniugato, a questo limite si affianca quello riferito al reddito cumulato con il coniuge, che non deve superare 3 volte il trattamento minimo, ossia 23.532,60 euro annui. Il superamento anche di uno solo dei limiti comporta la perdita del beneficio; non si procede invece al cumulo con il reddito del coniuge legalmente ed effettivamente separato.
Ai fini del calcolo rilevano le stesse tipologie di reddito previste per l’integrazione al minimo: redditi imponibili Irpef al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione della casa di abitazione e delle pertinenze, dei trattamenti di fine rapporto, nonché dei redditi arretrati soggetti a tassazione separata.
Per i pensionati titolari anche di prestazioni in regime di convenzione internazionale, l’Inps considera altresì il pro-rata estero, che si somma all’imponibile delle pensioni italiane.
Modalità di pagamento – L’importo aggiuntivo è corrisposto con la rata di dicembre 2025 e riportato nel cedolino con la dicitura “Importo aggiuntivo (legge 23 dicembre 2000, n. 388) – credito anno 2025”. Per i pensionati che non percepiscono trattamenti Inps, il pagamento è effettuato dalla cassa professionale individuata dal casellario centrale dei pensionati.
Quattordicesima sulla pensione – Sempre con la mensilità di dicembre viene liquidata la somma aggiuntiva, cd. quattordicesima, ai pensionati che hanno compiuto 64 anni tra il 1.08 e il 31.12.2025; per gli iscritti alla gestione pubblica il periodo di riferimento è compreso tra il 1.07 e il 31.12.2025. Si tratta di pensionati che non erano stati inclusi nel pagamento della quattordicesima sulla pensione nel mese di luglio e che rientrano ora nella verifica di fine anno.
L’Inps segnala infine di aver proceduto al controllo delle posizioni di coloro che, nel corso del secondo semestre 2025, hanno perso i requisiti per il beneficio. In tali ipotesi è stato avviato il recupero delle somme indebitamente erogate per l’anno 2025, secondo le regole ordinarie in materia di indebiti pensionistici.
(Autore: Noemi Secci – Sistema Ratio)
(Foto: archivio Qdpnews.it)
(Foto di proprietà di Dplay Srl)
#Qdpnews.it riproduzione riservata








