Permessi retribuiti per esami e cure mediche: istruzioni Inps

Con la circolare n. 152/2025, l’Inps fornisce le istruzioni operative per fruire dei permessi retribuiti previsti dalla L. 106/2025, per esami e cure mediche a favore dei lavoratori affetti da patologie oncologiche, invalidanti e croniche.

Con l’entrata in vigore della L. 18.07.2025, n. 106, vengono introdotti, nel nostro ordinamento, nuovi strumenti e accorgimenti volti a tutelare le posizioni dei lavoratori dipendenti affetti da patologie particolarmente gravi e/o invalidanti.

Specificatamente, l’art. 2, c. 1 prevede, a decorrere dal 1.01.2026, la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, affetti da patologie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, il diritto di fruire sino a un massimo di ulteriori 10 ore di permesso retribuito annuo per lo svolgimento di visite e cure mediche, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

L’ultimo periodo del medesimo c. 1 estende, altresì, la fruizione dei permessi in argomento anche ai lavoratori dipendenti che abbiano un figlio minorenne affetto dalle medesime patologie sopracitate e che comportino, comunque, un grado di invalidità pari o superiore al 74%. Tale ultimo requisito si intenderà soddisfatto in presenza di un verbale di accertamento di invalidità civile che attesti, almeno, il riconoscimento dell’indennità di frequenza.

L’onere correlato ai permessi per esami e cure mediche viene posto, ai sensi del successivo comma 2, a carico dell’Istituto previdenziale, sebbene anticipato e poi posto a conguaglio dal datore di lavoro del settore privato nei termini infra evidenziati.

Quanto alle modalità di richiesta, il lavoratore interessato:

– avanzerà la domanda di fruizione direttamente al datore di lavoro;

– potrà richiedere esclusivamente ore intere e non frazioni di ora;

– dovrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e, dunque, di essere in possesso di una prescrizione medica redatta dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, nonché il riconoscimento del grado di invalidità civile pari o superiore al 74%.

Una volta fruito il permesso, il lavoratore avrà, altresì, l’onere di produrre al datore di lavoro l’attestazione rilasciata dalla struttura sanitaria presso la quale sono state effettuate le prestazioni sanitarie prescritte.

Le medesime modalità/dichiarazioni dovranno essere poste in essere anche nel caso in cui il lavoratore intenda fruire delle ore in argomento per il figlio minore. In tale ultima ipotesi, si evidenzia che le 10 ore annue di permesso spettano per ciascun figlio e a prescindere dall’eventuale fruizione delle medesime da parte dell’altro genitore.

Per i lavoratori del settore privato, l’indennità economica è pari al 66,66% della c.d. retribuzione media globale giornaliera (RMGG), sicché per ogni ora di permesso retribuito ai sensi del pluricitato art. 2, il datore di lavoro dovrà procedere a dividere la predetta RMGG per il numero delle ore lavorative previste giornalmente e moltiplicare il valore orario per la percentuale di indennizzo. L’indennità corrisposta al dipendente verrà poi posta a conguaglio dal datore di lavoro nel flusso di denuncia UniEmens.

Con la circolare Inps 19.12.2025, n. 152, è stato precisato che, a decorrere dal mese di gennaio 2026, la fruizione dei permessi per visite e cure mediche dovrà essere esposta con il codice evento “PCM”, avente il significato di “permessi per visite, esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”, all’interno degli elementi “CodiceEvento” di “Settimana” e di “CodiceEventoGiorno” di “Giorno”.

Nell’elemento “DiffAccredito”, come di consueto, andrà indicato il valore della retribuzione “persa” a causa dell’assenza.

Il conguaglio dell’indennità anticipata va, esposto nella sezione “InfoAggcausaliContrib”, riportando nell’elemento “CodiceCausale” il valore “0060” avente il significato di “Conguaglio permessi per visite, esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. Articolo 2 della legge 18 luglio 2025, n. 106″.

(Autore: Michele Siliato – Sistema Ratio)
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