Collaboratrici familiari straniere: concentrazione delle ferie

La disposizione derogatoria prevede che le ferie possono essere accumulate in vista di un periodo di assenza prolungato. In tale ipotesi il periodo di riferimento diventa il biennio.

Le collaboratrici domestiche aventi cittadinanza straniera che hanno la necessità di rimpatriare possono usufruire di un periodo più lungo di ferie, concentrando in quest’ultimo periodo quelle che maturano nell’arco di un biennio. Si tratta di un’opportunità prevista dall’art. 17 del contratto collettivo nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico sottoscritto da Fidaldo, Domina, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e Federcolf.

Le collaboratrici domestiche possono avere la necessità di rimpatriare temporaneamente per una pluralità di ragioni, senza che ciò comporti la cessazione del rapporto di lavoro, purché il rientro sia limitato nel tempo e concordato con il datore di lavoro. Tra i motivi che possono comportare il rientro nel proprio Paese vi sono, innanzitutto, quelli familiari: gravi malattie, ricoveri o decessi di familiari; assistenza temporanea a figli minori o genitori anziani; partecipazione a importanti eventi familiari (matrimoni, funerali). Nondimeno, vi possono essere motivi legati a situazioni di conflitto o crisi nel Paese d’origine.

Tra questi motivi vi è il rientro temporaneo in Paesi colpiti da guerra o conflitti armati per prestare assistenza a familiari coinvolti o sfollati, gestire emergenze familiari o patrimoniali e accompagnare o ricongiungersi temporaneamente a familiari evacuati. Ci possono essere anche motivi amministrativi o legali: rinnovo o rilascio di documenti personali (passaporto, atti civili), assolvimento di pratiche consolari che richiedono la presenza nel Paese d’origine. Ci sono poi i motivi di salute, quali la necessità di sottoporsi a cure mediche o trattamenti programmati e la necessità di trascorrere periodi di convalescenza con il supporto della famiglia.

Orbene, il contratto collettivo sopra richiamato (rinnovato in data 28.10.2025) prevede quanto segue in materia di ferie.

Per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto a un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi. I lavoratori con retribuzione mensile percepiscono, durante le ferie, la normale retribuzione, senza alcuna decurtazione; quelli con retribuzione ragguagliata alle ore lavorate percepiscono una retribuzione ragguagliata a 1/6 dell’orario settimanale per ogni giorno di ferie godute.

Il datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze e con quelle del lavoratore, dovrà fissare il periodo di ferie, fermo restando la possibilità di diverso accordo tra le parti, da giugno a settembre.

Il diritto al godimento delle ferie, che è irrinunciabile, si sostanzia in un periodo minimo di 4 settimane per ogni anno di servizio; tale periodo non può essere sostituito dalla relativa indennità.

Le ferie hanno, in genere, carattere continuativo. Esse potranno essere frazionate in non più di 2 periodi all’anno, purché concordati tra le parti. La fruizione delle ferie deve aver luogo per almeno 2 settimane entro l’anno di maturazione e, per almeno ulteriori 2 settimane, entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione.

Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell’alloggio spetta per il periodo delle ferie, ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo convenzionale.

A fronte delle condizioni e regole appena illustrate, l’art. 17, c. 8 prevede un particolare regime per le lavoratrici di cittadinanza non italiana che abbiano la necessità di assentarsi per un periodo più lungo a causa di un rimpatrio non definitivo.

In particolare, il suddetto comma stabilisce che “nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e con l’accordo del datore di lavoro, è possibile l’accumulo delle ferie nell’arco massimo di un biennio, anche in deroga a quanto previsto al comma 4″, ove si fa riferimento a un periodo minimo di 4 settimane per ogni anno di servizio.

Oltre all’eccezione prevista dall’art. 17, il successivo art. 18 (Sospensioni di lavoro extra feriali) prevede un ulteriore diritto di assentarsi, questa volta diretto a tutte le lavoratrici. Secondo quest’ultima previsione contrattuale, “per gravi e documentati motivi il lavoratore potrà richiedere un periodo di sospensione extra feriale senza maturazione di alcun elemento retributivo per un massimo di 12 mesi. Il datore di lavoro potrà, o meno, convenire con la richiesta”. Per le lavoratrici straniere, quest’ultima rappresenta una misura integrativa rispetto a quanto previsto dall’art. 17 (accumulo delle ferie).

(Autore: Cristian Callegaro – Sistema Ratio)
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