Aumenta il ticket licenziamento nel 2026

Fissato in 1.584,70 euro il massimale mensile dell’indennità NASpI per l’anno 2026, che costituisce il parametro di riferimento per il calcolo del ticket licenziamento.

Con la circolare 28.01.2026, n. 4 l’Inps ha comunicato gli importi aggiornati, per l’anno 2026, dei principali trattamenti di sostegno al reddito. Tra questi, di particolare rilievo operativo è il massimale mensile NASpI, in quanto costituisce la base di calcolo del contributo di licenziamento (c.d. ticket NASpI).

Il ticket di licenziamento è disciplinato dall’art. 2, c. 31 L. 92/2012, che pone a carico del datore di lavoro privato l’obbligo di versare una somma ogni volta che si verifichi un’interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato idonea a generare, anche solo in via teorica, il diritto alla prestazione di disoccupazione NASpI. Tale contributo va determinato in base al massimale mensile NASpI e varia in funzione dell’anzianità aziendale del lavoratore (ma non solo), a prescindere dall’effettivo importo della prestazione spettante al lavoratore.

Per l’anno 2026, l’Inps ha fissato il massimale mensile dell’indennità NASpI in 1.584,70 euro. Il contributo dovuto dal datore di lavoro è pari al 41% del massimale mensile, per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni.

Ne consegue che, per il 2026, il ticket:

– per 12 mesi di anzianità aziendale, ammonta a 649,73 euro (il 41% di 1.584,70 euro);

– per anzianità pari o superiore a 3 anni (36 mesi), è fissato in 1.949,19 euro;

– per ogni mese di anzianità aziendale, è pari a 54,14 euro.

La misura del contributo è maggiorata nelle fattispecie di licenziamento collettivo e per i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGS. In particolare, a decorrere dal 1.01.2017, il contributo è triplicato qualora la dichiarazione di eccedenza del personale (art. 4, c. 9 L. 23.07.1991, n. 223) non abbia formato oggetto di accordo sindacale.

Inoltre, per le interruzioni dei rapporti di lavoro intervenute dal 1.01.2018, per ciascun licenziamento effettuato nell’ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione CIGS, l’aliquota da applicare è pari all’82% del massimale mensile NASpI.

Si ricorda che il ticket di licenziamento è dovuto in tutte le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro che comportino una perdita involontaria dell’occupazione con potenziale accesso alla NASpI. Rientrano in tale ambito, tra le altre, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il licenziamento disciplinare, la risoluzione consensuale intervenuta in sede protetta e le dimissioni per giusta causa. Al contrario, il contributo non è dovuto nelle ipotesi in cui la cessazione volontaria del rapporto non consenta l’accesso alla prestazione di disoccupazione. È il caso, in particolare, delle dimissioni volontarie e, a decorrere dal 12.01.2025, anche delle dimissioni per fatti concludenti, introdotte dall’art. 19 del Collegato Lavoro.

A riguardo, l’Inps ha chiarito che la cessazione comunicata con la causale “FC – dimissioni per fatti concludenti” preclude l’accesso alla NASpI, con la conseguenza che non sorge l’obbligo di versamento del ticket. Diversamente, laddove il rapporto si interrompa per licenziamento disciplinare, anche a seguito di assenza ingiustificata protratta nel tempo, il lavoratore può accedere alla NASpI e il contributo resta dovuto. Nel caso di dimissioni per giusta causa, anche se presentate successivamente all’avvio della procedura per fatti concludenti, il lavoratore può accedere alla NASpI, a condizione che assolva all’onere probatorio richiesto dalla circolare 20.10.2003, n. 163 e che siano soddisfatti i requisiti previsti, con obbligo di versamento del ticket.

Il ticket di licenziamento è interamente a carico del datore di lavoro e deve essere versato in un’unica soluzione entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro (es. licenziamento avvenuto il 4.05.2026, entro la denuncia riferita al mese di giugno 2026, i cui termini di versamento e di trasmissione sono fissati, rispettivamente, al 16.07.2026 e al 31.07.2026).

(Autore: Gianluca Pillera – Sistema Ratio)
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