Proseguono gli approfondimenti di Qdpnews.it su Leggi e Codici che regolano il nostro ordinamento, in collaborazione con gli avvocati Gabriele Traina e Alessandro Pierobon. Buona lettura.
Spesso non si percepisce come alcuni comportamenti di rilevanza penale ma non attinenti né all’uso delle armi né alla violenza possano influenzare:
- il rilascio o il mancato rinnovo dell’autorizzazione al porto d’armi,
- il riconoscimento della cittadinanza italiana
- ed ancora possano impedire di partecipare a dei concorsi pubblici
La licenza di Porto d’armi
Il caso tipico è costituito dalla violazione della contravvenzione di cui all’art. 186 del Codice della Strada, ovvero la guida in stato di ebbrezza anche nell’ipotesi meno grave di cui alla lett. b) che prevede un tasso alcolico ricompreso tra 0,80-1,50 gr/l.
I casi giudicati spesso dai Tribunali Amministrativi Regionali (T.A.R.) hanno ad oggetto il decreto della Questura con il quale veniva respinta l’istanza con la quale il ricorrente aveva chiesto il rinnovo/rilascio della licenza di porto d’arma.
Perché la Questura respinge l’istanza? Nel caso concreto, oggetto del giudizio amministrativo, il ricorrente, titolare di licenza di porto di fucile per uso sportivo, si vedeva recapitare la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato al rigetto dell’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo atteso che risultava avere riportato una condanna al pagamento dell’ammenda a seguito di decreto penale per violazione dell’art. 186 Codice della Strada.
La Questura, considerando che “l’abuso di bevande alcoliche a norma del D.M. Sanità 28.04.1998 è motivo ostativo alla titolarità del porto d’armi“, e che “l’autorizzazione di polizia è subordinata all’assoluta affidabilità del titolare di non abusarne, desunta sia dai comportamenti dallo stesso mantenuti nel tempo, sia sulla base di un giudizio anche solo prognostico connotato da ampia discrezionalità nell’interesse pubblico“, respinge di norma la memoria difensiva diretta al Questore.
Si ricordi che a mente dell’art. 1 del DM 28/4/1998, al n. 5) vi è la previsione secondo cui per ottenere il rilascio della licenza di porto d’armi (Caccia e tiro al volo) “non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool. Costituisce altresì causa di non idoneità l’assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l’abuso di alcol e/o psicofarmaci”.
Il T.A.R., solitamente, si affida all’orientamento giurisprudenziale costante in detta materia: secondo cui ben può la motivazione provvedimentale (del diniego di rilascio della licenza di porto di fucile) fondarsi solo su un singolo episodio di guida in stato di ebbrezza, atteso che la stessa costituisce condotta in sé potenzialmente non poco pericolosa per la sicurezza pubblica, un parametro di certo particolarmente pertinente ai fini della valutazione di affidabilità del richiedente, affidabilità intesa principalmente come autocontrollo e senso di responsabilità, cioè come capacità di governare le proprie azioni e di prevederne ogni possibile conseguenza.
Si deve anche precisare che il precedente penale, se parecchio risalente nel tempo rispetto alla richiesta di rilascio/rinnovo del porto d’armi, e soprattutto se sia intervenuta la riabilitazione nei confronti del condannato, dovrà indurre la Questura a valutare se vi siano ulteriori motivi ostativi per il rilascio della licenza di porto d’armi, dovendo tener conto “della buona condotta” tenuta dal soggetto richiedente, dalla condanna alla domanda di rinnovo/rilascio dell’abilitazione.
La guida in stato di ebbrezza e il rilascio della cittadinanza italiana
Si riporta un caso giudicato con particolare “severità”: il richiedente la cittadinanza, venuto in Italia nel 2002 per motivi di studio, laureato in Medicina nel 2009, dopo aver conseguito nel 2015 il diploma di specializzazione in Radiologia Diagnostica, svolgeva l’attività professionale, con contratto a tempo indeterminato, presso un’ASL, oltre all’esercizio della professione e di docente nei corsi di infermieristica; dimostrava di essere inserito in diverse associazioni professionali e di svolgere attività di volontariato (raccolta fondi in favore della ricerca per la cura delle leucemie, linfomi e mielomi) nonché di aver il proprio centro della vita privata in Italia, ove convive con una cittadina svizzera, ove vive anche il fratello ed ove intrattiene rapporti con colleghi di università e della professione e compagni di attività sportiva.
Costui impugnava il DM con cui il Ministero dell’Interno ha respinto l’istanza di naturalizzazione per motivi già preannunciati, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n.241/1990, con nota del 6.6.2018 riconducibili ad un decreto penale di condanna del luglio 2016 per il reato di cui all’art. 186, comma 2, d. l.285/1992 (guida sotto l’influenza di alcool), con un tasso alcolemico (pari a 0,94 g/l), senza causare incidenti.
Il Tribunale osserva di poter valutare negativamente il “fatto storico”, per il suo “valore sintomatico”, come indicatore del grado di integrazione raggiunto dall’autore, in funzione del giudizio prognostico sull’utile inserimento nella Comunità nazionale del soggetto.
La guida in stato di ebbrezza e i concorsi pubblici
Con la sentenza n. 40 del 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 6, comma 1, lett. i), del D.lgs. n. 199 del 1995, nella parte in cui, disciplinando i requisiti per l’ammissione al concorso che consente di partecipare al corso per la promozione a finanziere, prevede quale causa di esclusione dall’arruolamento anche la guida in stato di ebbrezza costituente reato, poiché la disposizione censurata configura un rigido meccanismo preclusivo solo per l’accesso al Corpo della Guardia di finanza, benché il medesimo comportamento non precluda automaticamente l’accesso alla diversa Forza di polizia tenuta specificamente alla sua prevenzione e repressione, la quale deve invece valutarne caso per caso la rilevanza, in sede di ammissione dei candidati al concorso, al fine di verificare il requisito generale dell’incensurabilità della condotta.
Dunque, una semplice contravvenzione che ha portato alla condanna per guida in stato di ebbrezza o per guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti può avere degli effetti collaterali peggiori della condanna in sé.
(Autore: Avvocato Gabriele Traina)
(Foto e video: Mihaela Condurache)
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